Offerta fuori sede
Nel diritto italiano, in base all'art. 30, comma 1, Testo unico della finanza costituisce offerta fuori sede la promozione ed il collocamento presso il pubblico di:
- strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
Per "promozione e collocamento" è da intendersi sia l'attività di vendita sia l'attività promozionale che la precede. L'offerta fuori sede si distingue dalle "tecniche di comunicazione a distanza" (art. 32 TUF) per la necessaria presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente.
Per "sede o dipendenza" è da intendersi la sede costituita "da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento" (art. 2, comma 1, Regolamento intermediari).
Viene specificato che non costituisce offerta fuori sede quella esercita dei confronti di clienti professionali.
Soggetti abilitati modifica
L'offerta fuori sede non è un servizio di investimento distinto, ma una modalità di offerta degli stessi. L'offerta fuori sede può essere effettuata:
- dai soggetti abilitati alla prestazione del servizio di collocamento, con riferimento a tutti gli strumenti finanziari e ai servizi e alle attività di investimento proprie e di terzi;
- dalle società di gestione del risparmio (SGR) e dalle Società di investimento a capitale variabile (SICAV, con riferimento alle quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- da ogni soggetto abilitato ad un servizio di investimento, con riferimento a quello specifico servizio.
Regolamentazione modifica
Il TUF ed il Regolamento intermediari emanato dalla Consob stabiliscono una serie di regole volte a tutelare l'investitore nel caso di offerta fuori sede.
In primo luogo, all'investitore è riconosciuto il cosiddetto jus poenitendi, in base al quale egli ha diritto di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto e l'esecuzione del contratto è sospesa fino alla decorrenza di tale termine. Il recesso può avvenire in forma libera e non deve comportare spese per il cliente. Tale facoltà, inizialmente limitata solo ai casi di collocamento fuori sede di strumenti finanziari e del servizio di gestione di portafogli, è stata ora estesa a qualsiasi servizio di investimento (Cass. Civ. n. 13905/13).
In secondo luogo, l'intermediario che intenda offrire servizi o strumenti finanziari fuori sede è obbligato a servirsi di un promotore finanziario.
Bibliografia modifica
- F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli editore - Torino, 2010