Pieni l'animo

enciclica di papa Pio X

La Pieni l'animo è un'enciclica di papa Pio X, datata 28 luglio 1906 e diretta all'episcopato italiano, nella quale il pontefice ribadisce i concetti già espressi nell'enciclica "Il fermo proposito" e richiama alcuni princìpi riguardanti la disciplina e la formazione del clero.

Pieni l’animo
Lettera enciclica
Stemma di Papa Pio X
Stemma di Papa Pio X
PonteficePapa Pio X
Data28 luglio 1906
Anno di pontificatoIII
Argomenti trattatiLa situazione religiosa in Italia; la formazione del clero
Enciclica papale nºVIII di XVI
Enciclica precedenteTribus circiter
Enciclica successivaGravissimo officii munere

In particolare, il papa raccomanda l'obbedienza del clero al vescovo, soprattutto per quel che concerne l'azione sociale: «Le conferenze sull'azione popolare cristiana o intorno a qualunque altro argomento, da nessun sacerdote o chierico potranno essere tenute senza il permesso dell'Ordinario del luogo. Ogni linguaggio, che possa ispirare nel popolo avversione alle classi superiori, è e deve ritenersi affatto contrario al vero spirito di carità cristiana. [...] I sacerdoti, specialmente i giovani, benché sia lodevole che vadano al popolo, debbono nondimeno procedere in ciò col dovuto ossequio all'autorità e ai comandi dei superiori ecclesiastici. E pure occupandosi, con la detta subordinazione, dell'azione popolare cristiana, deve essere loro nobile cómpito [...] promuovere tra il laicato cattolico quelle istituzioni che si riconoscono veramente efficaci al miglioramento morale e materiale delle moltitudini; propugnar sopra tutto i principi di giustizia e carità evangelica, ne' quali trovano equo temperamento tutti i diritti e i doveri della civil convivenza [...]».

Sempre in obbedienza al vescovo dev'esser sempre esercitato l'impegno del clero nella stampa cattolica: «In ordine alla fondazione e direzione di fogli e periodici, il clero deve fedelmente osservare quanto è prescritto nell'art. 42 della costituzione apostolica Officiorum (25 gennaio 1897): "Agli uomini del clero [...] è vietato, salvo il permesso degli Ordinari, assumere l'incarico di dirigere giornali o fogli periodici"».

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