Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/È possibile l'apertura dei metadati delle biblioteche, archivi e musei dopo le Linee guida sugli open data 2022?

È possibile l'apertura dei metadati delle biblioteche, archivi e musei dopo le Linee guida sugli open data 2022?

Vorrei un parere su quanto previsto dalle attuali Linee Guida sugli Open Data per i dati di biblioteche, archivi e musei; in particolare per i dati contenuti nei cataloghi (metadati descrittivi di libri, riviste, manoscritti, carte geografiche, spartiti, audiovisivi...). E' ancora possibile rilasciarli con licenza open o collaborare a Wikidata dove la licenza è CC0?

Nelle Linee Guida sugli Open Data (quelle sottoposte a consultazione a luglio 2022), al paragrafo 6.2 - Tariffazione: dopo aver enunciato il principio generale della gratuità, si introducono le eccezioni. Nello specifico: "Da qui la conclusione che per i documenti digitali divulgati per via elettronica si raccomanderebbe una politica di costo zero, quindi la messa a disposizione a titolo gratuito. Quanto finora descritto non si applica ad alcuni casi specifici per i quali è possibile determinare tariffe superiori ai costi marginali, ovvero: 1. biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi;" Poiché si parla di "documenti digitali" (e non di dati, o dataset, o metadati) è possibile interpretare che l'eccezione alla gratuità imposta a biblioteche, musei e archivi riguardi solo i "documenti", quindi le digitalizzazioni e non i dati, e nello specifico i metadati descrittivi (come quelli contenuti nei cataloghi)?

Nell'art. 7-Tariffazione del decreto 36/2006 (recepimento della Direttiva UE sull'apertura dei dati) da cui (se ho ben capito) deriva il paragrafo delle Linee guida si parla però di dati (art. 7 comma 1: "I dati sono resi disponibili gratuitamente..." ). Però poi l'eccezione per biblioteche, archivi e musei, contenuta nel comma 3 bis dice: "Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3 [biblioteche, musei, archivi], richiedano il pagamento di un corrispettivo (...)", ponendo la richiesta appunto come ipotesi e non come obbligo.

Considero anche che le altre norme (Il Codice dei beni culturali e le Linee guida per l'acquisizione circolazione e riuso delle riproduzioni dei beni culturali) trattano di riproduzioni, essendo mirate a regolamentare le digitalizzazioni e il riuso essenzialmente delle immagini mentre, mi pare, i metadati non vengono toccati.

Grazie.

Domanda posta da moz (msg) 18:15, 23 set 2022 (CEST)[rispondi]

Risposta

In primo luogo, è importante precisare il ruolo delle linee guida nella gerarchia delle fonti e ricordare lo stadio del procedimento di adozione delle stesse.

Le linee guida in esame, vincolanti e valide erga omnes, sono adottate ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. 36/2006 (come modificato dal decreto legislativo n. 200/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024, cd. Direttiva Open Data) che, a sua volta, richiama l'art. 71 del CAD (Codice dell'amministrazione digitale) ed hanno il valore di fonte secondaria.

Le linee guida hanno lo scopo di chiarire alcuni aspetti della normativa primaria cui si riferiscono, ma non possono in alcun modo contrastarla.

Per quanto riguarda il processo di adozione delle stesse, queste ultime sono state sottoposte a consultazione pubblica, conclusasi il 17 luglio u.s..

Il procedimento di adozione, disciplinato dal CAD, prevede l'obbligo di sentire le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché di acquisire il parere della Conferenza unificata.

Le linee guida diverranno, quindi, efficaci solo dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AGID e dopo averne dato notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ciò premesso, in relazione al contenuto attuale delle linee guida e alla loro interpretazione alla luce del quadro normativo previsto dal d. lgs. 36/2006, si evidenzia quanto segue.

Una prima osservazione generale riguarda l'utilizzo dei termini utilizzati nelle varie disposizioni. Questi ultimi, infatti, spesso non coincidono nel testo delle diverse disposizioni in materia, e vengono indicate in modo intercambiabile definizioni che hanno significati differenti. Ugualmente, spesso si fa riferimento ad una terminologia che non è sempre coerente nell'indicare le facoltà e gli obblighi delle istituzioni coinvolte.

A livello generale, va sicuramente ricordato che i dati e le riproduzioni digitali sono concetti fortemente diversi che fanno riferimento ad ambiti peculiari del diritto con relative normative di riferimento.

Anche il concetto di dato va tenuto distinto da quello di metadato. Mentre il primo riguarda le informazioni singole che descrivono un determinato oggetto (es. "Édouard Manet, La primavera, 1881"), i metadati sono una serie di informazioni sui dati che hanno lo scopo di descriverne il contenuto, la struttura e il contesto (ad esempio "autore", "titolo", "anno"...).

Una coerente applicazione dei termini nei testi di legge aiuterebbe l'interprete a trovare una soluzione ben definita, a vantaggio della certezza del diritto.

Dal punto di vista della qualificazione di obbligo o mera facoltà, a parere di chi scrive, le linee guida nella loro attuale formulazione e il comma 3 bis dell'art. 7 del decreto 36/2006, fanno propendere, attraverso un'interpretazione sistematica delle norme, in favore dell'opzione e, dunque, della facoltà in capo all'ente di richiedere o meno un corrispettivo.

Allo stato della legislazione attuale, non è possibile fornire una risposta univoca alla domanda in esame, ma la definizione sarà rimessa alla discrezionalità dell'ente attraverso la valutazione, caso per caso, dell'oggetto della richiesta e delle eventuali condizioni economiche di rilascio dei dati.

Si segnala, infine, che nello stesso sito di Forum PA vengono esplicitamente citati aspetti critici non ancora sciolti dalle linee guida, tra i quali figura il rapporto del principio di open data con l'art. 108 del codice dei beni culturali.