Ratifica (ordinamento civile italiano)
La ratifica è un negozio unilaterale e recettivo con cui il rappresentato conferisce efficacia al negozio giuridico compiuto precedentemente in suo nome dal rappresentante, senza che questi ne avesse il potere (art. 1399 c.c.).[1][2]
RatioModifica
Tale istituto giuridico nasce per supplire ad un negozio giuridico contratto dal rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1398 c.c.)
Forma ed effettiModifica
La ratifica deve rivestire la stessa forma prescritta dalla legge per la stipulazione del negozio giuridico delegato. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti acquisiti dai terzi.
NoteModifica
- ^ Manuale di diritto privato, 1995, pag. 209.
- ^ Enciclopedia del diritto XXXVIII, 1987, pag. 688 e seg.
BibliografiaModifica
- Romano, Francesco, La ratifica nel diritto privato, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015. http://id.sbn.it/bid/CFI0913110
- U. Natoli, voce "Rappresentanza" (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Milano, 1987.
Voci correlateModifica
Riferimenti normativiModifica
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 18167 |
---|