Riffa (ordinamento penale italiano)

tipologia di reato previsto dall'art. 18 legge italiana sul lotto pubblico
Contravvenzione di
Riffa
Fonte Legge 2 agosto 1982, n. 528
Disposizioni art. 18
Pena ammenda da 51 a 516 euro

Per riffa si intende il reato previsto dall'art. 18 legge italiana sul lotto pubblico (L. 2 agosto 1982, n. 528).

Consiste nell'offrire premi al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con il riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.[1]

Il colpevole è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. La pena è raddoppiata, in caso di valore rilevante o se l'offerta è clandestina.

Note modifica

  1. ^ Riffa, in la Repubblica - Dizionario di italiano dalla A alla Z, Hoepli, 2011. URL consultato il 2 dicembre 2013.