Diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia: differenze tra le versioni
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Il '''diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia'''
== Cenni storici ==
È stato introdotto, per la prima volta nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.<ref>art. 24 legge 241/1990</ref> La disciplina è stabilita da apposito regolamento per l'accesso, prima il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352<ref>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 luglio 1992 n. 177</ref>, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.<ref>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 maggio 2006 n. 114</ref> Il diritto di accesso era però subordinato alla titolarità di una situazione legittimante, identificato dalla norma del 1990 come "situazione giuridicamente rilevante"), a differenza dell
La [[legge 11 febbraio 2005, n. 15]] ha ulteriormente ridisegnato l'istituto dell'accesso elevandolo a principio fondamentale, riconoscendo la libertà di accedere alle informazioni in possesso della [[pubblica amministrazione italiana]] come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione; i successivi [[Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33|d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33]] e [[d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97]] hanno ulteriormente ampliato la portata di tale diritto.
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A differenza del diritto di accesso civico introdotto dal [[Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33|d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33]], che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, l’accesso civico generalizzato di cui al [[d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97]] si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge. Per dare risposta a queste esigenze e orientare il sistema amministrativo verso una piena attuazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato, il [[Dipartimento della funzione pubblica]] ha avviato, insieme all’[[Autorità nazionale anticorruzione]] e al [[garante per la protezione dei dati personali]], un percorso di riflessione congiunto per individuare soluzioni tecniche e interpretative adeguate, sia mediante la circolare n.1/2019, sia mediante la revisione delle Linee guida di cui all’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, in ordine alla applicazione delle eccezioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.<ref>{{Cita web|url=http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/02-07-2019/circolare-n-12019-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico|titolo=Circolare n. 1 del 2019|sito=Ministro per la Pubblica Amministrazione|data=2 luglio 2019|accesso=3 luglio 2019}}</ref>
A partire dal 2020, vige il principio generale della piena accessibilità generalizzata e riutilizzabilità dei documenti pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" da parte degli enti locali. I documenti devono attestare l'assenza di filtri o di altre soluzioni tecniche atte ad impedire l'[[indicizzazione (motore di ricerca)|indicizzazione]] nei motori di ricerca e la
==Note==
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