Corpo nazionale dei vigili del fuoco: differenze tra le versioni

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Il decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 ha riformato il reclutamento, l'avanzamento di carriera e l'impiego del personale. Il successivo D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85 ne ha disciplinato la consistenza organica, dando la facoltà al Ministero dell'interno di provvedere a nuove rideterminazioni in funzione di sopravvenute necessità.<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/law/html/42/zn79_03_061.html#_ART0002|titolo=Art. 2 D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85}}</ref> Nonostante il [[rapporto di lavoro]] disciplinato dal CCNL comparto "''Vigili del fuoco e soccorso pubblico''" è, in linea generale derogatoria, oggetto di disciplina di [[diritto pubblico]].<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/law/html/42/zn79_03_064.html#_ART0006|titolo=Art. 6 comma 1 d.lgs 8 marzo 2006}}</ref><ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/42/zn79_03_059.html#_ART0001|titolo=Art. 1 legge delega 30 settembre 2004, n. 252}}</ref>
 
Il personale è strutturato in due categorie: personale permanente e personale volontario. I vigili del fuoco volontari sono iscritti in un apposito elenco presso il comando di residenza e svolgono servizio presso dei distaccamenti dedicati. Percepiscono una retribuzione per ogni intervento e sono utilizzati per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Il personale operativo, nei casi e ipotesi previste dalla legge, esercita funzioni di [[polizia giudiziaria (ordinamento italiano)|polizia giudiziaria]]<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/law/html/42/zn79_03_064.html#_ART0006|titolo=Art. 6 comma 2 d.lgs 8 marzo 2006}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11481|titolo=Polizia Giudiziaria|sito=www.vigilfuoco.it|accesso=2024-04-24}}</ref> e di [[polizia amministrativa]].<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/law/html/42/zn79_03_064.html#_ART0019|titolo=Art. 19 comma 1 d.lgs 8 marzo 2006}}</ref>
 
L'organico è composto oltre che dal personale che svolge funzioni tecnico-operative, anche da personale non appartenente ai ruoli operativi differenziati in relazione alle attività svolte: