Assemblea Costituente (Italia): differenze tra le versioni

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== La procedura elettorale ==
I lavori furono disciplinati dai Regolamenti della Camera prefascisti<ref>Francesco Bertolini, ''Il regolamento della Camera liberale come regolamento dell'Assemblea Costituente'', Macerata: EUM-Edizioni Università di Macerata, Giornale di storia costituzionale: 15, I, 2008.</ref>, ma con varianti ammesse dalla Presidenza in considerazione della specificità dell'oggetto. Una di esse fu la votazione per princìpi, con cui si accorpavano le proposte per materia e si votavano per blocchi omogenei (ad esempio: il [[bicameralismo]] o il [[monocameralismo]]), andando poi a dettagliare con le votazioni sulle varianti interne all'opzione risultata vincente (es. [[bicameralismo perfetto]] o imperfetto).
 
Un'altra decisione fu quella di non inserire nel testo determinate materie, ma di orientarne l'interpretazione<ref>Senza che la cosa assumesse una vincolatività assoluta per la [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]], secondo cui l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria» (sentenza n. 429 del 1995).</ref> attraverso ordini del giorno: ad esempio l’Assemblea Costituente manifestò, con l’approvazione dell’ordine del giorno [[Antonio Giolitti|Giolitti]], il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]], nella seduta dell’Assemblea del 23 settembre 1947; "nella seduta dell’Assemblea del 7 ottobre 1947 sarebbe poi stato approvato anche l'ordine del giorno [[Francesco Saverio Nitti|Nitti]], che prevedeva il suffragio universale e diretto, con il sistema del collegio uninominale per l’elezione del Senato"<ref>Cfr. Argondizzo e Buonomo, [https://www.academia.edu/12108137/Procedura_legislativa_dalla_Costituente_alla_sentenza_Besostri_coautore_D._Argondizzo_ Spigolature intorno all'attuale bicameralismo e proposte per quello futuro], in Mondoperaio online, 2 aprile 2014, pagina 14 nota 35.</ref>.
 
L'ordine del giorno era anche lo strumento per orientare il seguito dei lavori, ma era meno impegnativo dell'approvazione per princìpi e si prestava quindi a restare, in tutto o in parte, inadempiuto: è quello che sarebbe avvenuto con l'approvazione da parte della seconda Sottocommissione dei 75, nel settembre del 1946, dell'ordine del giorno [[Tomaso Perassi|Perassi]]. Con esso, in una fase iniziale dei lavori della Costituente, esclusa la forma del governo presidenziale, ci si pronunciava "per l'adozione del sistema [[parlamentare]] da disciplinarsi, tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo"<ref>Per il significato del sintagma "tuttavia", v. [[Stefano Folli]], ''Il Parlamento secondo [[Andrea Manzella|Manzella]]'', Repubblica Robinson, 3 ottobre 2020, p. 14.</ref>; in seguito, però, "non passò la proposta di [[Costantino Mortati|Mortati]] di una durata almeno biennale dei governi, né quella di [[Egidio Tosato|Tosato]] che anticipava la formula della sfiducia costruttiva adottata qualche anno dopo nella Legge fondamentale tedesca. Tutto il funzionamento della nostra forma di governo veniva lasciato al comportamento dei partiti"<ref>[http://www.radioradicale.it/scheda/266198/le-regole-del-parlamento-nellepoca-del-bipolarismo ''Le regole del Parlamento nell'epoca del bipolarismo'', Testo della Lectio magistralis pronunciata dal Presidente del Senato all'Università LUISS di Roma, 6 novembre 2008]. L'ordine del giorno Perassi è stato comunque invocato a difesa delle leggi "contenenti una limitata deroga al principio della rappresentanza": [https://books.google.it/books?id=vx3-CQAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=sentenza+1+2014+%22ordine+del+giorno%22&source=bl&ots=QzOJdKeIcw&sig=0A3KC2Iy66eaqtmZqohIneeE3i8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiapP6U-rzPAhVMGT4KHQQ-B7kQ6AEIMDAE#v=onepage&q=sentenza%201%202014%20%22ordine%20del%20giorno%22&f=false AA. VV., ''Prime riflessioni sulla "storica" sentenza 1 del 2014'', Franco Angeli ed., 2014, p. 144].</ref>.
 
== Descrizione e caratteristiche ==