Pubblico ufficiale (ordinamento italiano): differenze tra le versioni
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; Resistenza a pubblico ufficiale : È prevista dall'articolo 337 del codice penale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
; Oltraggio a pubblico ufficiale : È previsto dall'articolo 341-''bis'' del codice penale<ref>Il reato, originariamente previsto dall'art. 341 c.p. del [[codice penale italiano]], fu abrogato dall'art. 18 legge 25 giugno 1999 n. 205. Le condotte precedentemente punite ai sensi di detta disposizione vennero quindi disciplinate dall'art. 594 c.p., eventualmente aggravato ex art. 61 n. 10. Tuttavia il reato è stato reintrodotto dall'art. 1 comma 8 della legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha aggiunto l'art. 341-bis.</ref>. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni<ref>La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]], con sentenza 25 luglio 1994 n. 341, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per sei mesi.</ref>. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
== Esempi di pubblico ufficiale ==
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