Diritto: differenze tra le versioni

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Con una definizione più complessa si può definire il diritto come il regolamento dei rapporti tra gli individui che fanno parte di una collettività statale, assistito dalla garanzia della sua osservanza dal potere dell'autorità dello Stato, che sanziona le violazioni delle regole stabilite e "codificate" ([[diritto penale]]) dallo Stato tramite il processo penale (diritto processuale penale), fissa le regole che i privati devono osservare nei rapporti tra loro ([[diritto civile]]), decide con imparzialità sulle controversie tra privati tramite il processo civile (diritto processuale civile), organizza i servizi pubblici e la Pubblica amministrazione ([[diritto amministrativo]]) con facoltà dei cittadini di far rispettare le regole fissate per l'attività della Pubblica amministrazione e dei servizi pubblici tramite il processo amministrativo e con l'obbligo dei cittadini di contribuire secondo regole certe ([[diritto tributario]]) alle risorse necessarie al funzionamento dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, con facoltà per i cittadini di far verificare da un giudice la correttezza anche del contributo loro richiesto (processo tributario). Il [[diritto internazionale]] regola i rapporti tra stati, cittadini di stati diversi ([[diritto internazionale privato]]) e le organizzazioni internazionali (diritto delle [[organizzazioni internazionali]]).
 
== Le differenti figlio di troia andrey idee sulla concezione del significato del diritto ==
{{vedi anche|Storia del diritto|Filosofia del diritto}}
Se da un lato il diritto si è sempre storicamente fondato sulla decisione imperativa di un sovrano di far rispettare delle regole che egli stesso individua come le migliori per la convivenza sociale dei suoi sottoposti e per la garanzia della sua permanenza al potere, tuttavia i giuristi hanno sempre cercato di temperare le prerogative sovrane con costruzioni filosofico-teoriche, sino a quando l'avvento di sistemi democratici hanno consentito alla volontà popolare, mediata da rappresentanti eletti, di porre e modificare le norme di convivenza civile e di funzionamento delle organizzazioni pubbliche, fermo restando che anche oggi il diritto sussiste solo in quanto vi sia la forza di farlo osservare coattivamente anche a coloro che vorrebbero sottrarvisi tramite Autorità e organizzazioni a ciò deputate.