Carreggiata: differenze tra le versioni

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La '''carreggiata''', secondo la definizione riportata al n. 7 del comma 1 dell'art. 3 del nuovo [[codice della strada]], è la ''parte della [[strada]] destinata allo scorrimento dei [[veicolo|veicoli]]; è composta da una o più [[corsia di marcia|corsie di marcia]] e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine''.
 
Sulla carreggiata avviene lo scorrimento di tutti i veicoli, salvo che la [[segnale stradale|segnaletica stradale]] ivi presente prescriva l'obbligo per determinate categorie di avvalersi di altri percorsi specializzati (ad esempio di [[piste ciclabili]] per le [[bicicletta|biciclette]] o corsie pedonali per i [[pedone (codice della strada)|pedoni]]). Oltre alla striscia bianca (o gialla se a carattere provvisorio) un elemento artificiale che può segnare il limite della carreggiata è il [[paracarro]].
 
Sulla carreggiata avviene lo scorrimento di tutti i veicoli, salvo che la [[segnale stradale|segnaletica stradale]] ivi presente prescriva l'obbligo per determinate categorie di avvalersi di altri percorsi specializzati (ad esempio di [[piste ciclabili]] per le [[bicicletta|biciclette]] o corsie pedonali per i [[pedone (codice della strada)|pedoni]]).
 
A tutti i fini [[legge|legali]] e [[assicurazione|assicurativi]] la carreggiata, proprio per la sua definizione di tratto di scorrimento, non può essere normalmente utilizzata come area di sosta o area di parcheggio e non dovrebbe neppure ospitare, se non in un'area esterna apposita, [[Fermata mezzi pubblici di superficie|fermate]] di [[trasporto pubblico|mezzi pubblici]]. In caso di necessità la parte di carreggiata destinata a quest'ultimo uso appare evidenziata da [[segnaletica orizzontale]] specifica di colore giallo. Un'altra indicazione fornita dal codice della strada prevede che solitamente la carreggiata possa essere attraversata dai pedoni solamente in presenza di appositi passaggi segnalati da strisce pedonali o da [[semaforo|impianti semaforici]].