Nullità (diritto): differenze tra le versioni
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Dichiarata la nullità, le prestazioni eventualmente eseguite restano prive di ogni giustificazione causale e vanno restituite secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito( artt.2033,2037 c.c.)
===La prescrione dell’azione di ripetizione, la cd prescrizione acquisitiva, la trascrizione del terzo acquirente===
Altra parziale eccezione si verifica nel caso di nullità del [[contratto di lavoro subordinato]]. Infatti, il 1º comma dell'art. 2126 c.c. (''Prestazione di fatto con violazione di legge''), se da un lato dispone che "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa", d'altro canto, il 2º comma dello stesso articolo, sotto determinate ipotesi (nullità, o annullabilità, per violazione di norme a tutela del lavoratore), fa salvo l'effetto dell'obbligo di corresponsione della retribuzione: "se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione" (la cosiddetta "prestazione di fatto"). Dalla salvezza dell'obbligo retributivo, ne conseguono anche, in forza di altre leggi, gli effetti obbligatori in materia di sicurezza, previdenza e assicurazioni sociali.
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