Prove costituende: differenze tra le versioni

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→‎Giuramento: Passaggio apparentemente contraddittorio
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Il giuramento è solo giudiziale (tipica prova costituenda). Si distingue in [[Giuramento decisorio]] (deferito da una parte all'altra), [[Giuramento supplettorio]] (deferito dal giudice ad una parte in caso di ''semiplena probatio''), [[Giuramento estimatorio]] (sempre deferito dal giudice ad una delle parti per determinare il valore dell'oggetto della causa).
 
Non è ammesso il giuramento: su fatti illeciti, su contratti che richiedono la forma scritta ''ad subtantiam'', su diritti disponibili o su fatti che il pubblico ufficiale attesta esser avvenuti in sua presenza.
 
Il giuramento di una delle parti {{chiarire|determina la soccombenza dell'altra|se il giuramento riguarda fatti favorevoli alla controparte, come scritto a inizio sezione, come può soccombere proprio la controparte?}}. E', dunque, una prova legale dotata di estrema forza.
 
===Testimonianza===