Consenso informato: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 39:
 
Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente e, quindi, gli operatori sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento: se la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, la persona malata deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura.
 
A seguito della legge n. 219 del [[22 Dicembre]] 2017, entrata in vigore il [[31 Gennaio]] 2018, "il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella [[cartella clinica personale|cartella clinica]] e nel [[fascicolo sanitario elettronico]]" (Legge 22 Dicembre 2017, n. 219, art. 1, comma 4).<br />
In merito ai diritti ed obblighi professionali del medico, l'art. 1 comma 6 afferma:
{{quote|Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da [[Responsabilità medica |responsabilità civile o penale]]. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla [[Giuramento di Ippocrate|deontologia professionale]] o alle [[buone pratiche]] clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.|art. 1, comma 6, legge n. 219/2017}}
 
== Delega del consenso ==