Latitanza: differenze tra le versioni

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La '''latitanza''', così l'art 296 del [[Codice di procedura penale italiano (1988)|''Codice di procedura penale'' (cpp) italiano]], è la situazione in cui viene a trovarsi colui, detto latitante, che "volontariamente si sottrae alla [[custodia cautelare]], agli [[arresti domiciliari]], al [[divieto di espatrio]], all'[[obbligo di dimora]] o ad un ordine con cui si dispone la [[carcerazione]]".
 
== Generalità ==
L'espressione ''latitante'' indica la persona irreperibile, avendo come punto di osservazione non chi procede alla ricerca ma chi è soggetto alla ricerca stessa.

Così latitante ed irreperibile sono considerati termini equivalenti, che differiscono solo per l'angolo di osservazione<ref>nel termine ''latitante'' il punto di riferimento dell'osservazione è chi si sottrae alle ricerche{{Chiarire|2=Più che approfondire ulteriormente ripetendo il concetto, servirebbe una definizione di latitante}}, nel termine ''irreperibile'' invece tale punto di riferimento è chi è incaricato della ricerca</ref>.
 
La simmetria ''latitante-irreperibile'' si riflette nel campo operativo delle forze di [[polizia]], in cui viene impropriamente denominato latitante qualsiasi catturando non rintracciato.