Cittadinanza italiana: differenze tra le versioni

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Il diritto alla cittadinanza per ''ius sanguinis'' non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:
* l'antenato italiano nato prima del 17 marzo [[1861]] (proclamazione del [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]]) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
* l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio [[1948]] (entrata in vigore della [[Costituzione della Repubblica Italiana]]) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, [[Legge 13 giugno 1912, n. 555]], se il padre era ignoto, se il padre era [[apolide]], se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ''ius soli'' e non per ''ius sanguinis''.
 
== Le tappe storiche della legislazione sulla cittadinanza italiana ==