Promulgazione: differenze tra le versioni
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==La promulgazione nell'ordinamento italiano==
Come indicato al 5° comma dell'art. 87 della Costituzione, la promulgazione delle leggi (eccetto le [[leggi regionali]]) viene effettuata dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] con una delle formule previste dall'art. 1 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre [[1985]], n. 1092).
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