Diritto di asilo: differenze tra le versioni

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→‎Italia: citazione delle norme con collegamento al sito della Gazzetta Ufficiale. Cenni al recente D..L. 113/2018
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Tale disposizione costituzionale, secondo un recente orientamento della [[Corte di Cassazione]] inaugurato con la sentenza n. 25028/2005 della sezione prima civile ma non immune da critiche in dottrina, non costituirebbe da sé sola una base giuridica idonea a disciplinare in modo stabile e autonomo il diritto di soggiorno di un richiedente asilo nello Stato, ma offrirebbe, piuttosto, una tutela provvisoria ai richiedenti asilo, che si risolverebbe nel loro diritto di entrare nel territorio dello Stato di ottenere il permesso di soggiornarvi esclusivamente al fine di proporre domanda di riconoscimento del proprio status di rifugiato nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione ordinaria, e per la sola durata del relativo procedimento. Al termine di tale procedimento, il diritto costituzionale di asilo verrebbe così in ogni caso a estinguersi, o per intervenuta risoluzione, o, nella ipotesi di positiva conclusione del procedimento stesso, perché assorbito da una forma di protezione più ampia e più completa<ref>[http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/art-benvenuti-asilo-libia.html BENVENUTI, ''Un diritto in alto mare'', nota 15]</ref>.
 
Nella pratica, il diritto di asilo è oggi disciplinato dal [[decreto legislativo]] n. 251/2007, adottato in attuazione della [[direttiva europea]] n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008<ref>{{cita web | url = http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&elenco30giorni=false/ | titolo = D. Lgs. 25/2008 | sito = gazzettaufficiale.it | urlarchivio = http://web.archive.org/web/20180318065820/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/02/16/40/sg/pdf/ | dataarchivio = 18 Marzo 2018 | urlmorto = no}}</ref>, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal Decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159<ref>{{cita web | url = http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-10-21&numeroGazzetta=247 | titolo = Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 | sito = GU Serie Generale n.247 | data = 21 Ottobre 2008 | urlarchivio = http://web.archive.org/web/20181129143124/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/10/21/247/sg/pdf/ | dataarchivio = 29 Novembre 2018 | urlmorto = no}}, dal titolo completo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.</ref> e dalla Legge 24 luglio 2009 n. 94<ref>{{cita web | url = http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-24&task=dettaglio&numgu=170&redaz=009G0096&tmstp=1248853260030/ | titolo = LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 | sito = GU Serie Generale n.170 - Suppl. Ordinario n. 128 | data = 24 Luglio 2009 | urlarchivio = http://web.archive.org/web/20180821172820/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/07/24/170/so/128/sg/pdf/ | dataarchivio = 21 Agosto 2018 | urlmorto = no}}</ref>. <br />
Nella pratica, il diritto di asilo è oggi disciplinato dal [[decreto legislativo]] n. 251/2007, adottato in attuazione della [[direttiva europea]] n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal Decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159 e dalla Legge 24 luglio 2009 n. 94.
Le norme sono state modificate dal Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, in vigore dal giorno dopo<ref>{{cita web | url = http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg/ | titolo = Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 | sito = GU Serie Generale n. 231 | data = 04 Ottobre 2018 | urlarchivio = http://web.archive.org/web/20181129145618/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/04/231/sg/pdf/ | dataarchivio = 29 Novembre 2018 | urlmorto = no}}</ref>.
 
Il decreto legislativo n. 251/2007 regola, essenzialmente, le condizioni e il contenuto del diritto, mentre il secondo decreto legislativo si occupa degli aspetti procedurali per il suo riconoscimento.
 
Essenzialmente, il diritto di asilo, come risultante da tale normativa, è oggi previsto, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia per i [[rifugiati]] veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia per le persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria. Essi corrispondono a quelle persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sottoposizione a [[pena di morte]], a [[tortura]] o altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero una minaccia grave e individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante o dovuta a un [[conflitto armato]] interno o internazionale. A queste misure individuali, si aggiungono le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, intese come "le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea", nei limiti delle risorse preordinate allo scopo<ref>In base all’art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ed in base all'art. 5 (''Permesso di soggiorno''), comma 6 della Legge 24 luglio 2009 n. 94; D.L. 113/2018, art. 1, lettera h </ref>. <br />
A seguito del D.L. 113/2018, il permesso di soggiorno per calamità può essere rilasciato dal questore, è valido solo nel territorio nazionale per sei mesi, e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' attivabile "quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza".
 
La valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti asilo è oggi demandata, in via amministrativa, alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Si tratta di autorità amministrative (attualmente istituite presso le Prefetture delle città di Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani e ciascuna competente per un distinto ambito geografico) operanti in modo collegiale e composte da quattro membri: un funzionario della carriera prefettizia che esercita anche le funzioni di presidente, un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante delle autonomie locali e un rappresentante designato dall'[[UNHCR]], [[Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati]].