Pubblica sicurezza: differenze tra le versioni
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→Italia: associazioni di osservatori volontari in materia di sicurezza urbana |
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== Nel mondo ==
=== Italia ===
{{vedi anche|Autorità di pubblica sicurezza|Agenti di pubblica sicurezza|Sicurezza urbana e dell'ambiente}}
Secondo l'art. 1 del [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza|TULPS]] e del regolamento di esecuzione, sono autorità provinciali di pubblica sicurezza il prefetto e il questore, quelle dell'autorità locale il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, il sindaco in qualità di ufficiale del governo limitatamente a quanto demandatogli dall'art. 54 del [[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]].
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Se il [[TULPS]], al Capo I, stabilisce il punto di partenza della catena gerarchica di tali attribuzioni, nella pratica occorre notare che la differenziazione delle attribuzioni di P.S. da quelle di [[polizia giudiziaria]], costituisce uno dei punti più importanti nella definizione delle competenze di particolari dipendenti dello Stato, a partire dagli appartenenti alle [[forze di polizia italiane]], qualificati come ''[[agenti di pubblica sicurezza]]''.
Il Decreto Sicurezza del 2009<ref name="legge 94_2009">{{cita pubblicazione | url = http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-24&task=dettaglio&numgu=170&redaz=009G0096&tmstp=1248853260030 | titolo = Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 40 e seguenti | rivista = Gazzetta Ufficiale | serie = Serie Generale | numero = 170 (Suppl. Ordinario n. 128) | data = 24 Luglio 2009 | ularchivio = http://web.archive.org/web/20090909090340/http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-24&task=dettaglio&numgu=170&redaz=009G0096&tmstp=1248853260030 | dataarchivio = 9 Settembre 2009 | urlmorto = no}}</ref> stabilisce che "i sindaci, previa intesa con il [[Prefetto (ordinamento italiano)|prefetto]], possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare al fine alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale."
▲Il Decreto Sicurezza del 2009<ref name="legge 94_2009">{{cita pubblicazione | url = http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-24&task=dettaglio&numgu=170&redaz=009G0096&tmstp=1248853260030 | titolo = Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 40 e seguenti | rivista = Gazzetta Ufficiale | serie = Serie Generale | numero = 170 (Suppl. Ordinario n. 128) | data = 24 Luglio 2009 | ularchivio = http://web.archive.org/web/20090909090340/http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-24&task=dettaglio&numgu=170&redaz=009G0096&tmstp=1248853260030 | dataarchivio = 9 Settembre 2009 | urlmorto = no}}</ref> stabilisce che "i sindaci, previa intesa con il [[Prefetto (ordinamento italiano)|prefetto]], possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare al fine alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale." La legge stabilisce i requisiti personali delle associazioni e dei volontari iscritti, modalità di svolgimento dell'attività, obbligo di copertura assicurativa<ref>{{cita web | url = https://www.diritto.it/le-associazioni-di-osservatori-volontari-per-la-sicurezza-urbana-istituite-dalla-legge-n-94-del-2009-e-disciplinate-dal-d-m-8-agosto-2009/ | titolo = Le associazioni di osservatori volontari per la sicurezza urbana | sito = diritto.it | data = 8 ottobre 2009 | urlarchivio = http://web.archive.org/save/https://www.diritto.it/le-associazioni-di-osservatori-volontari-per-la-sicurezza-urbana-istituite-dalla-legge-n-94-del-2009-e-disciplinate-dal-d-m-8-agosto-2009/ | dataarchivio = 5 Dicembre 2018 | urlmorto = no}}</ref>. <br />
== Note ==
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