Responsabilità contrattuale: differenze tra le versioni
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Tradizionalmente, si sostiene che la mancata osservanza della promessa dedotta in [[contratto]] rileva ai fini del pregiudizio subito dal promissario: il fatto [[illecito]] sarebbe il rimedio contro un [[danno]] inteso come spostamento di ricchezza dal danneggiato al danneggiante.</br>
Di qui, la diversa funzione dell'obbligazione [[risarcimento|risarcitoria]]: quella contrattuale serve a porre il contraente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la promessa fosse stata mantenuta; quella da [[illecito]] extracontrattuale serve a rimuovere il danno ed ha funzione statica di ripristinare lo ''status quo ante'', perché corregge (non distribuisce beni o utilità).</br>
Anche questa distinzione tradizionale è soggetta a revisione critica: si è sostenuto che anche la responsabilità contrattuale
==[[Autonomia privata]] e responsabilità contrattuale==
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