Regione a statuto ordinario: differenze tra le versioni

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Casi particolari sono quelli in cui manchi o la disciplina di dettaglio o la ''legge cornice'': nel primo caso è permesso l'intervento statale nel dettare la disciplina di dettaglio in attesa della competente legge regionale. Da ricordare che questi atti normativi statali sono “cedevoli” poiché perdono efficacia quando la regione adotta una sua disciplina di attuazione. Nel caso in cui manchi la legge cornice, la regione può emanarla rispettando quelli che sono i principi legislativi in via interpretativa delle leggi vigenti in quella determinata materia. Per quanto riguarda la potestà esclusiva dello Stato, diverse sono le materie che tagliano la competenza regionale. Tali materie sono definite trasversali e un esempio è rappresentato dalla lettera m) art. 117.2, determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (es. LEA: LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA).
 
Prima della riforma le Regioni incontravano vari limiti nell'esercizio della potestà legislativa: limiti di legittimità e di merito. I primi potevano essere fatti valere dal Governo davanti alla Corte Costituzionalecostituzionale, i secondi di fronte alle Camere. Per quanto riguarda i ''limiti di legittimità'' essi erano divisi in limiti generali, validi per ogni tipo di legge locale e limiti specifici dei vari livelli di potestà. I limiti generali erano connessi in parte alla “natura” della legge regionale come fonte primaria (legge Costituzionale) e in parte alla “natura” derivata dell'ente Regione (limite degli obblighi internazionali).
 
Nell'art. 117 comma 1 il Legislatore statale è parificato al Legislatore regionale nel rispetto non solo degli obblighi comunitari ma anche degli obblighi internazionali. Inoltre ai sensi dell'art. 117.9 alle Regioni è consentito stipulare “accordi con gli Stati e intese con enti territoriali interni di altro Stato”, riservando alla legge statale la disciplina dei “casi e delle forme” di tale esercizio.