Tribunale regionale delle acque pubbliche: differenze tra le versioni

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== Cenni storici ==
Il [[Tribunale]] delle Acque Pubbliche sorse come [[magistratura]] specializzata nella materia delle acque pubbliche, con il decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, al cui art. 34, venne stabilita una competenza eterogenea relativa a controversie sulla demanialità delle acque, ai limiti dei loro corsi, alvei e sponde, alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, ai ricorsi avverso i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, e simili. Venne previsto un doppio binario tra diritti soggettivi e interessi legittimi: per i primi al fine di assicurare un doppio grado di giurisdizione alle controversie che prima del 1916 erano attribuite ai tribunali ordinari, vennero istituiti otto tribunali regionali con gli artt. 65 e 66 del RD 9 ottobre 1919. n. 2161; per i secondi giudicava in un unico grado il [[Tribunale Superiore delle acque pubbliche]], che effettuava altresì l'appello dullesulle decisioni dei Tribunali regionali.
 
Nel [[1933]] in sede di riordino la normativa venne consolidata nel TU 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare gli artt. 138 e 139. Inoltre, lo stesso art. 138 predetto definì i Tribunali regionali quali Sezioni della [[Corte d'appello (Italia)|Corte di appello]], di tipo specializzato, costituite da magistrati della Corte di appello, a cui sono aggregati tre funzionari del [[Genio civile]].