Norma giuridica: differenze tra le versioni

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Diverse dalle norme giuridiche, che prescrivono comportamenti vincolanti per il diritto, sono le norme etiche, morali, sociali, che vincolano solo nel cosiddetto ''foro interno'' (della coscienza) ovvero sotto il profilo meramente sociale, di pura cortesia. In sintesi si può definire "norma giuridica", una prescrizione generale e astratta che identifica ed enuncia gli interessi vigenti in un gruppo sociale e appresta le procedure per la loro tutela e il loro concreto soddisfacimento e della quale, pertanto, deve essere garantita l'osservanza.
 
=== TipologieAnalisi strutturale ===
La più semplice struttura della prescrizione è "A deve B", laddove A è un [[soggetto di diritto|soggetto]], il destinatario della prescrizione, mentre B è l'oggetto della prescrizione, il comportamento dovuto da A. Questa formula identifica quindi la norma giuridica con il comando (imperativo). Gli studi del grande [[giurista]] [[Hans Kelsen]], d'impostazione antimperativistica, ribaltano questa concezione della norma e pongono la [[sanzione]] in posizione centrale; secondo questa nuova concezione la formula può essere riscritta come "se A, deve essere B", ove A rappresenta l'azione illecita, mentre B configura la sanzione che ne consegue. In questo modo Kelsen vuole asserire che il [[fatto illecito]] A è considerato tale solo perché l'[[ordinamento giuridico]] ha predisposto una sanzione B per esso e a esso conseguente. Come detto, questa formula stravolge le vecchie concezioni della norma e per questo è fra i temi principali di dibattito fra i giuristi. Oggi il significato di norma si è peraltro ampliato, precisamente in due direzioni: attraverso l'abbandono del significato di "normativo" come prescrittivo (precettivo, imperativo) e attraverso la rinuncia al carattere della [[normalità]]. Infatti nel linguaggio giuridico "norma" non viene più utilizzato solo per indicare proposizioni prescrittive, ma anche permissive e attributive; tant'è che sono state "scoperte" nuove norme chiamate appunto permissive (negano gli effetti di norme imperative precedenti, quindi danno il permesso esclusivo e momentaneo di fare una cosa prima impedita da un'altra norma), attributive (attribuiscono un [[potere]]), privative (tolgono un potere).
 
Anche riguardo al significato principale, quello appunto di norma come prescrizione, va rilevato che la forza prescrittiva non è esplicata con uguale intensità da tutte le norme giuridiche: esistono infatti norme incondizionate, poiché l'obbligo a cui è sottoposto il destinatario non è subordinato al verificarsi o meno di una condizione, e norme condizionate, nelle quali l'obbligo è invece subordinato a una condizione. Esistono inoltre norme strumentali che prevedono un comportamento non buono in sé stesso, ma buono al raggiungimento di un dato scopo, e norme finali, che stabiliscono il fine che deve essere raggiunto ma non i mezzi, che sono quindi lasciati alla discrezione del destinatario. Esistono inoltre le direttive, norme non obbliganti ma soltanto accompagnate dall'obbligo di tenerle presenti e di non discostarsene se non per motivi plausibili.
 
== Nell'Unione Europea ==