Proprietà collettiva: differenze tra le versioni

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Per '''proprietà collettiva''' delle terre si intendono tutte le forme alternative alla ''piena'' [[proprietà (diritto)|proprietà]] privata di esse, ascrivibili a numerose persone (spesso indefinite nel numero) ma non riconducibili alla proprietà pubblica vera e propria. Nell'ordinamento moderno occidentale la proprietà collettiva non èera prevista esplicitamente, masino laal fattispecie20 comunquenovembre di2017 fattoallorché, sopravvivenell'ambito sottonormativo formaitaliano, siacon dila alcunilegge benin.168 demanialidel dello20 statonovembre e2017 degliè altristata entiistituita pubblicila soggettifigura agiuridica particolaridei dirittiDomini ecollettivi formecon d'uso,la siaquale diviene benifinalmente consideratiriconosciuta privatidalla cheCostituzione sonoitaliana, rimastiaccanto inalla qualcheproprietà formulapubblica die gestione tradizionale collettivaprivata, chela derivaproprietà dacollettiva tipologiequale dipatrimonio dirittoidentitario fondiariodelle preesistenticomunità allalocali grandeche fasesu di privatizzazioneessa chehanno hacostruito interessatonei l'Europa trasecoli la fineloro delstoria. [[XVIII secolo|Settecento]] e il [[XX secolo|Novecento]].
La Legge n. 168 rappresenta un momento epocale nella storia italiana perché pone fine ad uno scontro secolare tra due diverse modalità, egualmente legittime, di relazione ed appropriazione tra l’uomo e le cose: la proprietà privata e la proprietà collettiva. A partire dalla rivoluzione francese queste due forme di possedere il mondo sensibile sono state le protagoniste di uno scontro ideologico che ha investito l’intera Europa segnando progressivamente, in un contesto culturale profondamente individualistico, la imposizione del modello di proprietà privata a discapito di quella collettiva, vittima di una vera e propria persecuzione legislativa culminata nelle leggi liquidatorie dei secoli XIX e XX.
 
Dopo secoli di persecuzioni, con la recente menzionata Legge del 2017 è stato riconosciuto il valore sociale, culturale ed economico della “proprietà collettiva” in quanto patrimonio riconosciuto e protetto dalla Costituzione italiana.
Il futuro dei potenziali convegni tematici che verranno a tale proposito elaborati e tenuti sarà quello di ricostruire - attraverso una prospettiva interdisciplinare- il lungo e avvincente cammino degli assetti fondiari collettivi (le c.d. “terre comuni”) a partire dalle politiche individualistiche della c.d. “modernità” sino alla rivoluzione culturale aperta dalla sopra citata Legge sui domini collettivi.
Tavole rotonde di studio di approfondimento/arricchimento che si potranno così aprire alla riflessione di Storici, Giuristi, Avvocati, Agronomi, Economisti, Filosofi, Sociologi e cultori della materia operanti negli specifici ambiti giudiziario-commissariali per gli usi civici, nelle sedi accademiche o presso gli enti collettivi (Università agrarie, partecipanze, regole, associazioni agrarie).
A solo scopo esemplificativo, potranno costituire tematiche di rilevante interesse scientifico quelle qui a seguire indicate:
- vicende storico-giuridiche legate ai domini collettivi e agli usi civici
- riflessioni concernenti le categorie della proprietà collettiva, usi civici e beni comuni
- la consuetudine come fonte storica costitutiva dei domini collettivi
- i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie
- i domini collettivi come elementi fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali
- i domini collettivi come strumenti per la tutela del patrimonio ambientale nazionale
-i domini collettivi come basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale
- il secolare dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla proprietà collettiva
- gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà
collettiva
Notava il Cattaneo (C. Cattaneo, Su la bonificazione del Piano di Magadino, in Scritti economici a cura di A. Bertolino, Firenze 1956, vol. III, pag. 187 s.), che “questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi” (sull'argomento, si veda [[Paolo Grossi]], ''Un altro modo di possedere'', in ''Per la storia del pensiero giuridico moderno'', Milano,1977).