Fideiussione: differenze tra le versioni
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In [[diritto]], la '''fideiussione'''
==Storia==
La fideiussione era un istituto tipico del [[diritto romano]] ed era conosciuta come ''fideiussio''.
Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della ''verborum obligatio'' ([[stipulatio]]) che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore
Sostituirà col tempo la [[fidepromissio]] e la [[sponsio]], che a loro volta avevano preso il posto dei [[vades]] e [[praedes]].
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===Natura accessoria della garanzia===
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli
Infatti l'art. 1939 sancisce che la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; l'art. 1945 c.c. invece dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solo l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).<br />
Un altro indicatore
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'[[azione di regresso]] nei confronti degli altri.
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Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
Particolare tipo di fideiussione è la [[fideiussione omnibus]] per indicare l'impegno assunto da un soggetto (privato, società o banca) verso una banca con cui garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.<ref>{{Cita libro|autore =
===Sottotipi fideiussori===
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Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del [[debito]] principale (l'''eadem res debita'' - ossia la medesima prestazione - è il carattere saliente delle [[Obbligazione solidale|obbligazioni solidali]]).
Nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'[[escussione]] del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr. art. 1944 codice civile.
Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il fideiussore solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in [[dottrina (diritto)|dottrina]] se nell'altra forma di fideiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'[[onere]] nella fase della pretesa.
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