Lavoro interinale: differenze tra le versioni

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Tale monopolio era destinato però a scontrarsi con gli articoli 82 e 86 del [[Trattato della Comunità Europea]], poiché la giurisprudenza comunitaria qualificava (e qualifica tuttora) gli uffici pubblici di collocamento come impresa, soggetta agli obblighi di libera [[concorrenza (economia)|concorrenza]], anche se svolgono attività nell'interesse economico generale, e in quanto titolari di un monopolio legale, di un servizio di collocamento in esclusiva, come posizione dominante in un mercato comune.
 
Tale [[posizione dominante]] venne considerata illegittima e [[anticoncorrenziale]] sanzionando l'Italia per aver creato delle limitazioni e delle storture nel mercato del lavoro, poiché si mostrava palesemente inadeguata e non in grado di soddisfare la domanda di lavoro, non consentendo ai privati di svolgere la medesima attività<ref>Corte di Giustizia Comunità europee, 11 dicembre 1997, Job Centre coop. a r.l., , causa C-55/96, (Libera prestazione dei servizi — Attività di collocamento dei lavoratori — Esclusione delle imprese private — Esercizio dei pubblici poteri)</ref>.
 
In Italia, negli anni '90, non si sapeva ancora nulla del meccanismo tecnico-giuridico per gestire il lavoro interinale tramite agenzia in quanto vi è sempre stata la comune convinzione che l'intermediazione lavorativa, vietata, si identificasse con lavoro nero (detto anche, impropriamente, [[caporalato]]).