Istituto giuridico: differenze tra le versioni

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Un '''istituto giuridico''', in [[diritto]], indica il complesso di [[norma (diritto)|norme]] che regolano una medesima [[fattispecie]]. Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la fattispecie sia quelle che riuniscono sotto una disciplina comune (cioè un gruppo di norme o regole) il verificarsi della fattispecie. Può quindi essere definito come sintesi di fattispecie e disciplina.
 
== CaratteristicheDescrizione ==
Negli [[atto normativo|atti normativi]] che disciplinano in modo sistematico e organico una materia, quali i [[codice (diritto)|codici]], le norme sono di solito aggregate secondo l'istituto giuridico al quale si riferiscono; la tecnica legislativa sovente utilizzata è quella di far seguire alla norma che determina la fattispecie (tradizionalmente [[rubricazione|rubricata]] "Nozione" nei codici italiani) le norme che contengono la sua disciplina.
 
Ovviamente possono anche esserci istituti giuridici che non sono delineati in modo così chiaro dal legislatore e la cui disciplina è sparsa in una pluralità di atti normativi: in questo caso è l'interprete che riconduce la varie norme ad un istituto giuridico.
 
=== Istituti giuridici e istituzioni sociali ===
L'istituto giuridico può anche essere visto come il complesso di norme attraverso le quali l'[[ordinamento giuridico]] disciplina un determinato fenomeno sociale (e il fenomeno stesso, in quanto disciplinato in questo modo), identificabile in un rapporto giuridico o in un insieme di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]] che intercorrono tra una pluralità di [[soggetto di diritto|soggetti]]. In questo senso il concetto di istituto giuridico si avvicina a quello di ''istituzione'' riferentesi però alla realtà sociale alla base di tali rapporti giuridici; un'istituzione può essere costituita, oltre che da norme codificate, quali quelle giuridiche, da norme non codificate, quali abitudini, consuetudini e codici morali.
 
Può accadere che un'istituzione di tale tipo sorga spontaneamente nella società e l'ordinamento intervenga in un secondo tempo a disciplinare il fenomeno, creando un istituto giuridico; può anche accadere il contrario: che la disciplina giuridica preceda la formazione di un'istituzione sociale, la quale, dunque, non sarà spontanea ma artificiale. Infine possono esserci istituzioni sociali ignorate dall'ordinamento o, addirittura, in contrasto con esso (si pensi al [[duello]], ancora socialmente accettato in Italia a cavallo tra il [[XIX secolo|XIX]] e [[XX secolo]], sebbene vietato dal [[Codice Zanardelli|codice penale allora in vigore]]).
 
=== Esempi ===
Tra gli innumerevoli esempi di istituto giuridico si possono citare la [[famiglia]], la [[proprietà (diritto)|proprietà]], la [[successione a causa di morte]], il [[matrimonio]], la [[responsabilità civile]], l'[[espropriazione per pubblica utilità]], la [[società (diritto)|società]] commerciale, la [[comunione (diritto)|comunione]], il [[condominio]] negli edifici, l'[[Associazione (diritto)|associazione]] ecc.