Tribunale della Rota Romana: differenze tra le versioni

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* Monsignore [[Giacomo Simonetta]] (23 marzo [[1523]] - 17 luglio [[1528]] nominato vescovo di [[Arcidiocesi di Pesaro|Pesaro]])
* Monsignore [[Paolo Capizucchi]] (17 luglio [[1528]] - 7 novembre [[1533]] nominato vescovo di [[Diocesi di Lamezia Terme|Nicastro]])
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* Monsignore [[Giovanni Leclerc]] (26 novembre [[1534]] - 9 gennaio [[1535]] nominato vescovo di [[Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia|Macerata]])
* Monsignore [[Nicolás de Aragón]] (9 gennaio [[1535]] - 26 gennaio [[1537]] nominato vescovo di [[Diocesi di Alghero-Bosa|Bosa]])
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La delibazione (o riconoscimento) in taluni casi particolari può essere negata. Ad esempio per quelle cause di nullità valide per il diritto canonico ma che non sono riconosciute dall'ordinamento italiano; sono fra questi casi le dispense pontificie per matrimonio [[Dispensa da matrimonio rato e non consumato|"rato e non consumato"]],<ref>Valido ma non perfezionato da attività sessuale finalizzata alla riproduzione.</ref> poiché la consumazione non rileva ai fini del diritto italiano o almeno non rileva in termini generici ma va verificata nei suoi contesti attraverso specifico rito di magistratura italiana, al punto da impedire la ricezione automatica di una dispensa. Il matrimonio non consumato è, infatti, per l'ordinamento italiano motivo per cui chiedere lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge sul divorzio del 1970.
 
Come acclarato dalla Corte di cassazione italiana,<ref>Cassazione - Sezione prima civile - Sent. n. 7276/99 - Presidente: V. Carbone-Relatore: V. Proto</ref> infatti, già altra corte<ref>App. Napoli, 15 aprile 1997</ref> aveva chiarito che ''restano inapplicabili le disposizioni della nuova normativa, nella parte in cui esse consentirebbero l'efficacia immediata e diretta della decisione straniera, senza adottare lo speciale procedimento giurisdizionale previsto per le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici (art. 8, comma 2, l. 25 marzo 1985, n.121).''<ref>[http://www.sacrarota.net/7276.htm Fonte] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071209001459/http://www.sacrarota.net/7276.htm |data=9 dicembre 2007 }}</ref>
 
Inoltre la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario produce gli effetti del cosiddetto matrimonio putativo di cui all'art. 128 c.c.