Riforma Gentile: differenze tra le versioni

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L'insegnamento di tutte le materie poteva essere svolto esclusivamente in lingua italiana,<br/>
per gli alunni alloglotti, era obbligatorio per il maestro l'insegnamento della ''seconda lingua'' in ore suprannumerarie, su richiesta della famiglia (artt. 4 e 17). Di norma, era lo stesso maestro unico di madrelingua italiana, mentre in casi eccezionali autorizzati poteva essere un ''maestro alloglotta abilitato a insegnare la lingua italiana''. La doppia abilitazione linguistica del maestro costituiva titolo preferenziale (art. 20). Dopo l'anno scolastico 1928/29 non esistette più l'insegnamento delle lingue slovena e croata nella Venezia Giulia.
 
; Programmi del grado preparatorio (r.d. 2185/1923 art. 7)
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== Bibliografia ==
* G. Tognon, ''Giovanni Gentile e la riforma della scuola'', in "Il parlamento italiano", Milano, Nuova Cei, 1990, vol. 11.
* L. Ambrosoli, ''Libertà e religione nella riforma Gentile'', Firenze, Vallecchi, 1980.
* J. Charnitzky, ''Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime 1922-1943'', Firenze, La Nuova Italia, 1996, Presentazione di Nicola Tranfaglia, XX, 603 pp. (=Biblioteca di Storia, vol. 69).
* M. Moretti, ''Scuola e università nei documenti parlamentari gentiliani'', in ''Giovanni Gentile, filosofo italiano'': 17 giugno 2004, Roma, Sala Zuccai, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, 77-107.