Denominazione di origine protetta: differenze tra le versioni
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Il par. 3, stesso articolo, statuisce: ''«In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché [...] la zona di produzione delle materie prime sia delimitata e sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime»''.
È necessario fare un cenno particolare alle denominazioni d'origine protetta dei vini, le quali hanno trovato cittadinanza nella normativa europea a partire dal regolamento (CE) n. 1234/2007 sull'Organizzazione Comune di Mercato (cosiddetta ''O.C.M.'') unica dei vini, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009<ref>[
Il regolamento (CE) n. 491/2009 definisce le DOP del vino come ''«il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto [viticolo] la [cui] qualità e le [cui] caratteristiche [siano] dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, le [cui] uve [...] [provengano] esclusivamente da tale zona geografica e la [cui] produzione [avvenga] in detta zona geografica e [sia] ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie [[Vitis vinifera]]»''.<ref>[
Tale disciplina sui vini ha sostituito quella precedente (che prevedeva una protezione nazionale dei vini e, a seguire, un riconoscimento comunitario come VQPRD o VSQPRD). Oggi è previsto il riconoscimento come DOP o IGP e le menzioni DOC, DOCG e IGT sono ancora applicabili ai sensi del decreto delegato n. 61/2010, ma solo come ''menzioni specifiche tradizionali''.<ref>[http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10061dl.htm Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" - camera.it]</ref>
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