Lex regia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Omega Bot (discussione | contributi)
m Bot: orfanizzo template:Avvisounicode come da discussione
FrescoBot (discussione | contributi)
Riga 34:
[[File:Spqrstone.jpg|thumb|''Senatus PopulusQue Romanus'']]
 
Secondo quanto detto, nei frammenti di [[Sesto Pomponio|Pomponio]]<ref>Pomp. D. 1, 2, 2, 2;</ref> e di altri autori a proposito delle ''leges regiae'' si afferma che furono deliberazioni della [[curia (storia di Roma)|curia]] oltre che del [[Senato romano|senato]]<ref>vedi ''Storia del diritto romano'', {{Cita |Amarelli| pag. 30 | amarelli_storia }} e relative fonti es. Dion. 2, 14. 1-2</ref> approvate dal re e con l'appoggio del [[Pontefice massimo (storia romana)|pontefice]]. Molti studiosi<ref>gli studiosi in questo caso si basano solo sul presupposto che come sistema di emanazione Pomponio si riferisca al periodo repubblicano avendo poche fonti riguardanti quello arcaico in correlazione all'analisi della situazione del ''rex'' nel periodo arcaico molto differente rispetto a quello repubblicano (vedi [[rex sacrorum]]). Per maggiori informazioni vedere Istituzioni di diritto romano pag 30 e invece la versione sintesi pag 32.</ref> però sono discordi rispetto alla veridicità di queste fonti: primo perché ritengono che [[Sesto Pomponio|Pomponio]] si sia ispirato al metodo di votazione delle assemblee popolari (''[[Comizi tributi|comitii tributi]]'' e ''[[comizi centuriati]]'') della repubblica in cui la votazione di una legge proposta da un [[tribuno della plebe|tribuno]] era votata per unità (il voto non si contava per testa ma se un singolo gruppo era in maggioranza per accettare, quello era una unità che accettava la legge: una unità potevano essere i cittadini non proprietari presenti all'assemblea oppure la prima classe della cavalleria<ref>vedi Classi e conflitti nella Roma repubblicana pag 75</ref>), il secondo motivo è perché gli studiosi ritengono che sia più probabile che il re (visti infatti i poteri che deteneva in quel periodo) deliberasse senza il veto della curia ma solo con l'appoggio del collegio pontificale<ref>{{cita|Amelotti 1989|p. 32}}.</ref> e la deliberazione del [[Senato romano|senato]]. Si tiene infatti che la funzione della curia fosse solo di partecipazione pubblica cioè che le leges regiae fossero emanate pubblicamente alla presenza della curia<ref name="Amelotti19-29"/> però altre fonti ci dicono che alcuni giorni il rex teneva un'assemblea comiziale simile al periodo repubblicano attestato dalla scritta ''Quandoc Rex Comitiavis Fas'' presente nel primo calendario romano<ref name="cita|Amelotti 1989|p. 43">{{cita|Amelotti 1989|p. 43}}.</ref>, da questo gli studiosi ritengono che la curia non avesse diritto di voto ma solo di presenziare come testimonianza dell'atto (e affermare la propria idea sulla questione tramite acclamazione o invece se opposti tramite dissenso), alcune volte però il re concedeva l'intervento della curia sulle decisioni processuali (si attesta solo un caso quello di [[Marco Orazio]]<ref>Val. Max. 8. 1. 1; Cic. pro Mil. 3. 7</ref>), per quanto riguarda l'ambito penale, sino a che la repressione in ambito penale diventasse esclusiva decisione dell'assemblea popolare<ref name="cita|Amelotti 1989|p. 43"/>. Da alcune fonti però sembra anche che [[Servio Tullio]] abbia messo da parte le curie e far votare le sue decisioni dalle [[centuria|centurie]] militari: prima faceva votare la prima classe di 80 centurie più le 18 degli ''[[equites]]'' se esprimevano tutte lo stesso parere allora si faceva come deciso dalle centurie se no si facevano votare man mano le altre 5 classi (compresa quella dei cittadini privi di mezzi esente da servizio militare e solo in certi casi utilizzata) sino a quando non si raggiungeva un numero di 97 centurie con lo stesso voto<ref>[[Dionigi d'Alicarnasso]], ''Antiquitates Romanae'' 4, 20, 3-5.</ref>. Le ''leges regiae'' da una parte avevano il compito di creare un ''certum ius'', d'altra derivavano dai ''[[mos (antica Roma)|mores]]'', perciò lo strumento di controllo del rispetto delle ''leges regiae'' era stabilito nella maggior parte dei casi da pene di tipo religioso<ref name="ref_A">vedi Istituzioni di diritto romano - sintesi pag 11</ref> o sacro ([[offerta espiatoria]] o [[sacrificio animale]]<ref name="cita|Amelotti 1989|p. 37">{{cita|Amelotti 1989|p. 37}}.</ref>), ma non si deve limitare a parlare di sanzioni religiose, anche se le più usate, in quanto ci sono leges regiae che prevedono sanzioni diverse dalla tipologia sacrale-religiosa, ad esempio [[Confisca|confische]] di beni<ref name="cita|Amelotti 1989|p. 37"/> o in alcuni casi [[sanzione|sanzioni]] che prevedono [[Pena capitale|pene capitali]] ma non di tipo sacrale ma semplicemente per la politica di rispondere all'offesa con altra offesa<ref>{{cita|Amelotti 1989|pp. 40-41}}.</ref>.
 
== Utilizzo nei vari rami del diritto romano ==
Riga 57:
Numa Pompilio si insedio al trono tramite la famosa ''[[lex curiata de imperio]]'' con cui subordinava il suo futuro ''[[imperium]]'' alla decisione dei [[comizi curiati]], che poi ogni re futuro presenterà almeno sino a [[Augusto]] e anche oltre. Abolì i [[celeres]]. Divise Roma in ''[[pagus|pagi]]'' e ognuno di questi aveva il proprio magistrato e guardia per controllare meglio il territorio, istituì le prime divisioni del popolo per mestieri ovvero le [[corporazione|corporazioni]].
 
Creò l'istituto delle [[mense]], istituì vari flaminati (tra cui quelli già attribuiti da altre fonti a Romolo<ref>non si sa se li abbia istituiti Pompilio o Romolo, le fonti sono discordanti, ma può essere che Pompilio li abbia ripresi dalle leges regiae di Romolo che erano di derivazione orale e dunque scritte nella sua opera, anche se secondo Flor. 1. 1. 2-3 istituì il calendario di 12 mesi mentre quello di Romolo era di 10, vedi anche Liv. 1.19.6</ref>) e sacerdozi tra cui i [[Feziali]] e i [[Salii]], aumentò il numero delle [[Vestale|Vestali]] da 4 a 6, Istituì anche il [[Pontifex Maximus]] oltre ad aumentare il numero dei sacerdoti del [[collegio pontificale]]. Creò varie [[dedicatio]] ai vari culti, fece varie disposizioni riguardanti la [[paelex]], ovvero la donna che stava con un uomo già sposato. Fece nuove ridistribuzioni della terra: un esempio, riparti ai plebei la terra di tipo pubblico. Per quanto riguarda l'ambito criminale bisogna sottolineare le innovazioni: l'[[omicidio volontario]] (detto [[paricida]]<ref>vedi Leges regiae e paricidas pag 137-138</ref>) e l'[[omicidio involontario]]. Nel primo caso venivano nominati i ''[[quaestores paricidii]]'' per indagare e il soggetto veniva classificato come paricida se aveva ucciso intenzionalmente un uomo libero o anche solo in riferimento all'uccisione dei parenti: nel primo caso paricida assume la connotazione di homicida la cui pena ([[parricidas]]) è ignota mentre nel secondo la pena ([[parricidas]]) si identifica con la [[poena cullei]] (pena che prevede che l'uccisore venga rinchiuso in un sacco di cuoio e poi buttato in mare: successivamente divento fuori legge<ref>vedi Istituzioniname="ref_A" di diritto romano - sintesi pag 11</ref>); nel caso di omicidio involontario per espiare bastava sacrificare un ariete per purificare l'omicida. Secondo alcune fonti istituì le [[Vestale|Vestali]] dedite al culto di [[Vesta]] secondo la tradizione però risalenti già a prima della fondazione di Roma ovvero a [[Rea Silvia]], sancisce anche delle sanzioni se non fosse stato rispettano il loro voto di verginità la vestale viene sotterrata viva con un rito sacro o in altri reati pene più leggere tipo la fustigazione. Decretò che chi rubava oggetti sacri o in luoghi sacri era trattato come un paricida, viene punita con la morte lo spergiuro.
 
Permette che il figlio possa essere venduto dal padre a meno che quest'ultimo non conceda al figlio di sposarsi (in quel caso perde il diritto). Per le mogli in questo periodo era vietato bere o avere qualunque relazione, a meno che il marito non decidesse di donarla a un uomo senza figli per procreare (poi poteva decidere di riprendersela), era anche permesso il matrimonio con ragazze inferiori ai 12 anni, d'altra parte concesse che le donne potessero fare testamento col padre ancora in vita<ref>vedi Leges regiae pag 61-121</ref>.