Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
 
Il '''comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (C.P.O.S.P.)''' è un [[organo collegiale]] dello [[Italia|Stato italiano]], avente [[funzione consultiva|funzioni consultive]], istituito presso ogni [[Prefettura italiana|prefettura-ufficio territoriale del governo]].
 
== Composizione ==
Riga 11:
 
Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d'intesa con il [[procuratore della Repubblica]] competente, componenti dell'[[ordine giudiziario]].
 
Per ragioni di particolare tecnicismo o riservatezza delle materie trattate, i prefetti usano convocare con maggiore frequenza rispetto al Comitato ordine e sicurezza pubblica una riunione dei soli vertici provinciali delle forze di polizia, chiamata nell'uso quotidiano "'''Riunione tecnica di coordinamento'''" (R.T.C.)
 
== Competenze ==
Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è un organo di consulenza (facoltativa e non vincolante) del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di [[autorità di pubblica sicurezza]] a livello provinciale.
 
Tra le altre competenze, il comitato è chiamato, secondo l'art. 143, comma 3, del [[decreto legislativo]] 18 agosto [[2000]] n. 267, a esprimere parere al prefetto, prima che questi rediga la relazione al [[Ministero dell'interno]] con la quale propone lo scioglimento di un [[consiglio comunale (Italia)|consiglio comunale]] o [[consiglio provinciale|provinciale]] oppure degli organi di vertice di altro ente locale, quale un'[[azienda sanitaria locale]], ai sensi degli [[legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali|articoli 143-146 del medesimo decreto legislativo]].