Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

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=== Requisiti e reclutamento ===
{{Vedi anche|Bando di concorso|Concorso#Italia}}
La [[costituzione della Repubblica Italiana]] stabilisce il principio dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante [[concorso]] pubblico,<ref>Art. 97 comma 3 [[Costituzione della Repubblica Italiana]]</ref> per legge pubblicato sulla [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]], salvo in alcune ipotesi di assunzione diretta tassativamente indicati da norme speciali. Le competenze richieste, insieme ad eventuali requisiti previsti per legge, sono indicati nel [[bando di concorso]] emanato dall'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda i requisiti, è necessario dimostrare di essere in regola con gli obblighi militari;<ref>Come stabilito dall'art. 4 DPR 14 febbraio 1964, n. 237; art. 2, comma 7 bis, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ed art 2, DPR 30 ottobre 1996, n. 693. Tuttavia, dopo la sospensione delle chiamate al [[servizio militare di leva in Italia]] (stabilita a partire dal 1º gennaio 2005) l'obbligo è limitato a casi particolari, previsti dalla legge.</ref> la legge 15 maggio [[1997]], n. 127 (la prima delle cosiddette [[leggi Bassanini]]) ha statuito l'assenza di limiti di età, salvo casi particolari,<ref>Art. 3 comma 6 legge 15 maggio 1997 n. 127</ref> come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel [[2007]].<ref>[http://www.altalex.com/index.php?idnot=39775 ''Concorsi pubblici, limiti di età, abolizione, casi particolari, regolamento, necessità'' da altalex.com La sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 2007 n. 6657 ha essenzialmente confermato i dettami della norma del 1997, facendo però salvi casi particolari connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.]</ref> Il [[decreto legge 21 giugno 2013, n. 69]] - convertito in [[legge 9 agosto 2013, n. 998]] - ha abolito l'obbligo della presentazione, da parte dei vincitori di concorso, di certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'impiego, tranne però nel caso di soggetti [[disabili]], ove può essere richiesto per lo svolgimento di [[mansioni]] specifiche.<ref>[http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Collocamento_Mirato/Strumenti_per_l_inserimento_lavorativo/info-179198001.html ''Assunzione delle persone disabili nella Pubblica Amministrazione tramite concorso pubblico'' da superabile.it, di Alessandra Torreggiani, 13 novembre 2014]</ref> L'amministrazione ha tuttavia facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.<ref>[http://www.diritto.it/docs/5089861-assunzioni-nel-pubblico-impiego-soppresse-le-certificazioni-sanitarie?source=1&tipo=news ''Assunzioni nel pubblico impiego, soppresse le certificazioni sanitarie'' da diritto.it, 21 agosto 2013]</ref>
 
Non sono inoltre previste limitazioni per gli [[obiezione di coscienza|obiettori di coscienza]] ammessi a prestare il [[servizio civile]] obbligatorio, salvo che per qualsivoglia impiego che comporti l'utilizzo di [[arma|armi]] e per l'arruolamento nelle [[forze armate italiane]] e nelle [[forze di polizia italiane]] a ordinamento [[militare]] e/o civile,<ref>Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 comma 1</ref> tranne che nel caso essi abbiano rinunciato allo ''[[status]]'' di obiettore.<ref>Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 commi 2 e 3</ref> Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ("''[[Codice dell'ordinamento militare]]''") ha previsto una riserva obbligatoria dei posti messi a concorso, pari al 30%, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale a favore degli appartenenti alla [[categoria dei militari di truppa]] delle [[forze armate italiane]] al termine della ferma o rafferma, congedati senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.<ref>Art. 1014 comma 3 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66</ref> La riserva, come precisato dal parere del [[Dipartimento della funzione pubblica]] della [[Presidenza del Consiglio dei ministri]] in data 11 aprile 2012, non si applica relativamente all'assunzione di personale [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|dirigente]].<ref>{{PDF}}[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007958/gubbio.pdf Parere del Dipartimento della Funzione pubblica del Consiglio dei Ministri DFP 0015195 dell'11/04/2012] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140202221323/http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007958/gubbio.pdf |data=2 febbraio 2014 }}</ref>