Gerarchia delle fonti: differenze tra le versioni

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==Descrizione==
===Fonti costituzionali===
*Al primo livello della gerarchia delle fonti, si pongono la [[Costituzione]], le [[leggi costituzionali]] e gli [[statuto speciale|statuti regionali]] (delle regioni a statuto speciale]]). La [[Costituzione della Repubblica Italiana]], entrata in vigore il 1º gennaio [[1948]], è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida: "lunga" perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi", riguardando anche altre materie<ref>Roberto Bin & Giovanni Pitruzella, ''Diritto costituzionale'', Giappichelli Editore, Torino, VII ed., 2006, p. 104.</ref>, "rigida" in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto ''aggravato'' (vedi [[:s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._138|art. 138]] Cost.). Esistono inoltre dei [[limiti alla revisione costituzionale]].
 
===Fonti primarie===
*Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Norme derivanti da trattati internazionali, cui seguono Direttive e regolamenti comunitari.<ref> [http://www.conticiani.it/Materiali/fonti%20del%20diritto.htm]</ref> I [[Trattato internazionale|trattati internazionali]], con speciale riferimento ai trattati antiterrorismo e al Trattato del Nord Atlantico (NATO), e le [[fonti del diritto dell'Unione europea]] dotati di efficacia vincolante, nella specie di [[Regolamento dell'Unione Europea|regolamenti]] o di [[Direttiva dell'Unione Europea|direttive]]. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni Paese facente parte dell'[[Unione europea]] in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984).
* Fonti primarie sono poi le [[leggi ordinarie]], gli [[statuto regionale|statuti regionali]] (regioni a statuto ordinario), le [[leggi regionali]] e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono promulgate dal [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost.
*[[Regolamenti parlamentari]]