Indennità di malattia: differenze tra le versioni
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Per l'art. 2110 del codice civile, spettano al lavoratore in malattia la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. Ciò significa che già la norma generale di disciplina dell'istituto è programmaticamente aperta ad una pluralità di soluzioni regolative di dettaglio.
I primi tre giorni di malattia, detto anche periodo di [[Carenza (diritto)|carenza]], o infortunio non vengono pagati dall'INPS.
L'indennità può essere revocata a seguito di [[visita fiscale]], con obbligo di presentarsi nel luogo di lavoro.
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