Pensione di reversibilità: differenze tra le versioni

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Nonostante le pensioni di vecchiaia e relativi trattamenti di reversibilità siano calcolati da anni col metodo contributivo, la legislazione non tiene conto degli anni di effettivo godimento della pensione di vecchiaia da parte del lavoratore, prima del decesso: a parità di contributi versati, la pensione in altre parole è ridotta del 60% sia che il lavoratore è deceduto dopo avere riscosso per 20 annui la pensione "piena", che per il lavoratore che muore dopo un anno dall'inizio della pensione. Una ripartizione più "equa" dovrebbe prevedere un periodo minimo di anni cumulato fra lavoratore e coniuge superstite, in cui la pensione comunque spetta al 100% del trattamento iniziale e non subisce decurtazioni nel caso di morte prematura del lavoratore. In maniera simile, non sono previsti coefficienti di adeguamento per le cosiddette ''[[Baby pensioni]]''.
 
La pensione di reversibilità di vedova si può cumulare con una (o più) pensioni di reversibilità di un ex coniuge divorziato. L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare.<ref>[https://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%20234%20del%2025-8-1995.htmCircolare dell'INPS del 25 agosto 1995 n. 234]</ref> Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS<ref>[https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/provvedimenti/circolare-inps-21-marzo-1984-n-65.html Circolare INPS del 21 marzo 1984, n. 65]</ref> Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca.<ref>[https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2086%20del%2027-4-2000.htm Circolare dell'INPS del 27 aprile 2000 n. 86]</ref>
 
Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS<ref>[https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/provvedimenti/circolare-inps-21-marzo-1984-n-65.html Circolare INPS del 21 marzo 1984, n. 65]</ref> Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca.<ref>[https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2086%20del%2027-4-2000.htm Circolare dell'INPS del 27 aprile 2000 n. 86]</ref>
 
==Note==