Sindacato fascista dei giornalisti: differenze tra le versioni

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Il 31 dicembre [[1925]] venne approvata la nuova legge di disciplina della professione giornalistica (legge 2307/1925). Si istituì l'Albo professionale e si stabilì che potesse esercitare la professione solo chi era iscritto all'Albo. L'Albo sarebbe stato gestito da ciascuna sede regionale del Sindacato fascista dei giornalisti, per la zona di propria competenza. Vi erano undici sedi in Italia dell'associazione<ref>Con la legge n. 2307 fu istituito anche l'Ordine dei giornalisti; tale disposizione però non fu mai applicata poiché le funzioni dell'Ordine furono assorbite dal Sindacato</ref>.
 
L'Albo divenne operativo nel [[1928]] con l'approvazione del decreto attuativo (R.D. 26 febbraio 1928, n. 384). Si componeva di tre elenchi: uno dei professionisti (coloro che da almeno 18 mesi esercitavano esclusivamente la professione giornalistica), il secondo di praticanti<ref>{{cita web|url=http://www.odg.it/content/la-storia|titolo=La storia|accesso=16 dicembre 2016}}</ref>, il terzo di pubblicisti<ref>{{cita web|url=http://www.mcreporter.info/normativa/rd28_384.htm|titolo=Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384|accesso=16 dicembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160915160846/http://www.mcreporter.info/normativa/rd28_384.htm|dataarchivio=15 settembre 2016|urlmorto=sì}}</ref>. L'età minima per ottenere l'iscrizione era 21 anni. Un comitato di cinque membri nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Interno e delle Corporazioni, giudicava i colleghi accusati di aver disonorato la professione. Le sanzioni disciplinari che il comitato poteva comminare erano<ref> Giorgio Lazzaro, ''op.cit.'', p. 118.</ref>:
*l'avvertimento;
*la sospensione per un numero di mesi fino a sei;