Ufficio italiano brevetti e marchi: differenze tra le versioni

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==Consultazione==
Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalita' di deposito. Gli uffici o enti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'UIBM gli atti depositati e la relativa attestazione.
 
Nella sezione I del capo 4° il Codice disciplina il contenuto dell'esame delle singole domande e l'esercizio dei rilievi.<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30!vig=|titolo=Sezione I capo 4° Codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30}}</ref>
 
I dati dell'UIBM sono consultabili sia fisicamente, presso la "Sala Pubblico UIBM" nella sede di [[Roma]], sia attraverso il sito web, periodicamente aggiornato, che permette una ricerca per data, numero, tipologia brevettuale.