Tasso d'interesse: differenze tra le versioni

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In [[Italia]], un tasso superiore a quanto stabilito trimestralmente dal Ministero dell'economia e finanza costituisce ''tasso [[usura]]rio''.
È importante notare quindi, come tale tasso definisce il tasso effettivo globale medio (TEGM), che ciò che viene comunemente chiamato tasso d'usura veniva aumentato della metà fino a giugno 2011, successivamente viene aumentato del 25% (con un massimo del 4%) + ulteriori 4 punti percentuali<ref>[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi Banca d'Italia - Tassi effettivi globali medi<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>.
La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali<ref>[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/comunicato_stampax1xbis.pdf]Banca d'Italia</ref>.E' evidente che con tassi inferiori al 16% la nuova norma è sempre peggiorativa per il debitore rispetto alla precedente. Ad esempio, prendendo i dati del trimestre marzo-giugno 2019 della gazzetta ufficiale 76/2019<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=19A02126&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-30&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art]gazzetta ufficiale</ref>, se per lo "scoperto non affidato" la differenza è minima, 23,45% contro il 23,34% previsto con il metodo di calcolo precedente, per altre operazioni, ad esempio "mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile", la differenza in precentuale quasi raddoppia: 6,9125% rispetto al 3,4950% (calcolato aumentando della metà il TEG della banca d'Italia: pari al 2,33%). Nel trimestre in oggetto il limite di 8 punti percentuali viene applicato all'unica voce superiore al 16%: il "credito revolving".
 
Inoltre, la pratica di calcolare gli interessi sugli interessi ([[anatocismo]]) è sempre stata espressamente vietata dal [[Codice civile italiano|Codice Civile]] (art. 1283); recenti pronunce giurisdizionali hanno imposto alle banche che lo avevano applicato la restituzione degli indebiti.