Carlo Felice di Savoia: differenze tra le versioni

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Infatti, limitò i privilegi e le esenzioni della [[Chiesa]] che apparivano lesivi dell'autorità dello Stato: abolì (quasi completamente) il diritto d'asilo nei luoghi sacri, ammise la citazione degli ecclesiastici come testimoni davanti ai tribunali laici ed impose il visto civile per catechismi, pastorali, libri sacri.
 
[[File:Pope Leo XII.PNG|thumb|[[Papa Leone XII]]]]
Quanto al problema dei beni ecclesiastici secolarizzati nel [[1792]] (con il consenso del [[Papa]]) e poi dai [[Francesi]] (con iniziativa unilaterale), il re affidò il compito ad una consulta straordinaria composta da funzionari ed esponenti del clero.
Le proposte, recate nel dicembre [[1827]] a [[papa Leone XII]] dall'ambasciatore straordinario [[Filiberto Avogadro di Collobiano]], furono esaminate da una congregazione di cardinali che, però, respinse alcuni aspetti finanziari ed il principio della disponibilità da parte dello stato dei beni. Pertanto, il 1º aprile del [[1828]], il re convocò un nuovo congresso al quale raccomandò flessibilità sulle questioni finanziarie e rigidità sulle proposte di principio; l'accordo raggiunto venne approvato il 14 maggio [[1828]] dalla [[Santa Sede]]<ref>F Lemmi, Carlo Felice, Torino, 1931, p. 221.</ref>.