Diritto internazionale privato: differenze tra le versioni
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Il '''diritto internazionale privato''' è costituito dalle regole, di fonte nazionale, internazionale o dell'[[Unione europea]], che stabiliscono l'ambito della competenza giurisdizionale
==Cenni storici==
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==Caratteristiche==
Le norme che individuano la legge applicabile sono definite "norme di conflitto": si tratta di disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico; in altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la legge in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione. Il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di procedura civile internazionale, come la delimitazione della [[giurisdizione]] del [[giudice]] statale, e i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione delle [[sentenza|sentenze]] straniere e degli [[atto amministrativo|atti]] pubblici resi all'estero da autorità straniere.
A differenza del [[diritto internazionale pubblico]], le norme di diritto internazionale privato fanno generalmente parte dell'[[ordinamento giuridico]] interno dei singoli stati nazionali, in quanto sono emanate dai rispettivi organi legislativi e destinate a essere vincolanti esclusivamente in essi. Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in [[trattati internazionali]] cui l'ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determinato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei). In entrambe queste ipotesi, la disciplina di conflitto sarà uniforme tra tutti gli Stati aderenti a una determinata convenzione di diritto internazionale privato o comunque tenuti all'applicazione di una fonte normativa di origine sovranazionale.
==Nel mondo==
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