Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo: differenze tra le versioni

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=== Ricerca e soccorso in mare (SAR) ===
{{Vedi anche|ricercaRicerca e soccorso}}
Nell'ambito della funzione di [[ricerca e soccorso]], il suo braccio operativo, ovvero la ''[[guardia costiera]]'' svolge la funzione di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera "a", del decreto del presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662), ed è l'organo competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare (ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del [[codice della navigazione]]), di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.