Obbligazione pecuniaria: differenze tra le versioni

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==Pagamento in contanti==
La legge n. 197 del 1991<ref>[{{Cita web |url=http://www.antiriciclaggiozip24.it/legge_antiriciclaggio/legge_antiriciclaggio_197_1991.htm |titolo=Legge antiriciclaggio 197 1991 - Normativa antiriciclaggio<!-- Titolo generato automaticamente -->] |accesso=28 aprile 2010 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100706224540/http://www.antiriciclaggiozip24.it/legge_antiriciclaggio/legge_antiriciclaggio_197_1991.htm |dataarchivio=6 luglio 2010 |urlmorto=sì }}</ref> ha sancito un divieto di effettuare pagamenti in denaro contante per importi superiori a venti milioni di lire, salvo l'intervento di intermediari abilitati (es. una banca) ovvero sia esso eseguito allo Stato o ad altri enti pubblici o all'ufficiale giudiziario.
 
Il legislatore, per evitare il riciclaggio di denaro sporco, ha impedito ogni forma di pagamento in contante superiore a 12,500 euro. I trasferimenti superiori a 12,500 euro vanno fatti tramite banche o strutture finanziarie.