Interesse legittimo: differenze tra le versioni

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L'interesse legittimo ha come oggetto una utilità o un bene della vita che un soggetto privato mira, rispettivamente, a conservare o a conseguire tramite l'esercizio legittimo del potere amministrativo.
Nel primo caso si parla di ''interesse legittimo oppositivo'', che sorge, per esempio, nei casi di espropriazione o di imposizione di un vincolo alla [[proprietà (diritto)|proprietà]]; nel secondo caso di ''interesse legittimo pretensivo'', che sorge per esempio in relazione a un'[[autorizzazione (diritto)|autorizzazione]] o a una [[concessione]] necessaria per intraprendere un'attività. Viene contrapposto al [[diritto soggettivo]] inteso, in questo contesto, come situazione soggettiva di vantaggio riconosciuta automaticamente come degna di tutela nei riguardi sia dei privati sia della pubblica amministrazione.
 
Questa situazione giuridica, creazione del diritto italiano, è rinvenibile anche negli ordinamenti stranieri ad alta presenza di potestà amministrativa, ma solo in Italia è stato scelta come criterio di [[riparto della giurisdizione]]; al di fuori dell'ordinamento italiano, dunque, l'enucleazione della categoria di interessi legittimi e la sua contrapposizione ai (rimanenti) diritti soggettivi, seppur concettualmente possibile, è priva di qualsiasi utilità pratica.
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{{vedi anche|Interesse diffuso}}
A differenza dall'interesse collettivo, gli interessi diffusi sono comuni a individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. L'interesse diffuso può definirsi quindi come un interesse che appartiene ad un gruppo (non omogeneo) più o meno ampio di soggetti che ha ad oggetto un bene o un servizio destinato ad uso collettivo, dal quale il gruppo trae una particolare utilità o un particolare vantaggio (R. Galli).
Esempi di interesse diffuso possono essere la tutela dell'[[ambiente (biologia)|ambiente]] e la tutela del [[consumatore]].
 
La [[legge]] n. 241 del [[1990]] ha preso in considerazione questi interessi quando all'articolo 9 ha previsto la facoltà dei portatori di interessi diffusi a costituirsi in [[associazione (diritto)|associazioni]] o [[comitato|comitati]] al fine di intervenire nei procedimenti amministrativi dai quali possa derivare loro pregiudizio.<ref>{{Cita libro|nome=Elio|cognome=Casetta|titolo=Manuale di diritto amministrativo|url=https://books.google.it/books?id=QZd_hgSZygAC&pg=PA328&lpg=PA328&dq=elio+casetta+interessi+diffusi&source=bl&ots=uDy7XxMGXP&sig=fEvJ-zD0kab0z-O45Zy9gZ__6Hk&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjt7v_-3-DVAhVEBBoKHZmaCYkQ6AEIOjAE#v=onepage&q=elio%20casetta%20interessi%20diffusi&f=false|accesso=2017-08-18|data=2011|editore=Giuffrè Editore|lingua=it|ISBN=9788814156397}}</ref>
 
===L'interesse legittimo pretensivo===
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In questo modo, una tutela risarcitoria indiretta degli interessi legittimi, veniva riconosciuta dalla giurisprudenza solo in relazione ai cosiddetti interessi legittimi ''oppositivi'' (che si concretano nell'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio a fronte di un atto amministrativo sfavorevole) e non anche in difesa degli interessi legittimi ''pretensivi'' (che rappresentano l'interesse al conseguimento di una situazione di vantaggio). Inoltre, doveva prima intervenire l'annullamento dell'atto illegittimo da parte del giudice amministrativo (cosiddetta [[pregiudiziale amministrativa|''condizione di pregiudizialità amministrativa]]'') e solo successivamente si poteva proporre domanda al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo.
 
La sentenza della Cassazione SS.UU. n. 500/99 ha invece recepito un orientamento che, dapprima solo espressione dell'elaborazione [[dottrina (diritto)|dottrinale]], era stato successivamente accolto nell'ordinamento giuridico con il [[Decreto Legislativo]] n. 80 del [[1998]], che ha previsto, per la prima volta, la risarcibilità dell'interesse legittimo leso, nei campi dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servizi pubblici.
Tale sentenza afferma che è legittimo chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno causato da lesione di interesse legittimo, indipendentemente dal preventivo annullamento dell'atto stesso da parte del giudice amministrativo.
Per la prima volta anche gli interessi legittimi pretensivi ricevono tutela, infatti, anche per essi è possibile ricorrere al giudice ordinario per il risarcimento.