Provincia (Italia): differenze tra le versioni

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L’ente locale provincia è una cosa, la provincia ripartizione statale è un’altra
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Dopo decenni di immobilismo, il primo importante intervento legislativo di riforma degli enti locali fu operato della legge n. 142/1990, con la quali i comuni e le province furono autorizzati ad adottare un proprio statuto e istituire regolamenti concernenti le norme fondamentali di organizzazione dell'ente, l'ordinamento degli uffici e delle società partecipate, le forme di partecipazione popolare, di decentramento, di accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi. La legge incominciò a preoccuparsi del tema della governabilità, introducendo la [[sfiducia costruttiva]] per proteggere le giunte in carica. Infine, la normativa prefigurò un nuovo istituto per le aree urbane più dense, la [[città metropolitana]], che tuttavia rimase una pura teoria poiché non vennero emanate le necessarie leggi regionali di attuazione.<ref>[http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/Legge_142_90.pdf Legge 8 giugno 1990 n. 142] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141029021623/http://www.ancitoscana.it/allegati/relazioni-istituzionali/Progetto%20Unioni/Legge_142_90.pdf |data=29 ottobre 2014 }}</ref>
 
Il vero cambiamento storico fu però il risultato della [[Legge 25 marzo 1993, n. 81|legge del 25 marzo 1993, n. 81]], che stabilì l'elezione diretta a [[suffragio universale]] dei presidenti delle province, cui veniva demandato il potere di nominare la [[Giunta provinciale]] ora composta da [[assessore|assessori]] esterni al Consiglio, per il quale veniva ricreata la separata figura di un suo presidente. Era possibile la nomina ad assessore di un consigliere, ma costui perdeva immediatamente il seggio all'accettazione della carica superiore. La durata delle amministrazioni fu ridotta a quattro anni con, sul modello [[statunitense]], non più di due mandati presidenziali consecutivi, mentre la [[legge elettorale]] venne modificata con un premio di maggioranza per garantire la coalizione vincitrice.<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81@originale *** Normattiva ***<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref><ref> La Sicilia, che nell'agosto [[1992]] con la legge regionale n.7/92 aveva approvato l'elezione diretta dei sindaci, siapplicò adeguòalle alsue nuovoprovince corsoil seisuo mesiparticolare dopomodello fatto di [[presidenzialismo]] puro, con una semplice [[soglia di sbarramento]] per il Consiglio.<ref>[http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/leggi/LEGGE%20REGIONALE%201%20settembre%201993,%20n.%2026.pdf leggeLegge regionale 1º settembre 1993, n. 26.]</ref> Solo nel [[1997]] si adeguò al modello nazionale.
 
L'ulteriore evoluzione delle norme amministrative fu riassunta nel nuovo [[Testo Unico degli Enti Locali|Testo unico sull'ordinamento degli enti locali]] [[Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267|( TUEL )]], emanato con [[Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267|decreto legislativo n. 267 del 2000]], che riportò a cinque anni la durata dei mandati elettivi.<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig= Testo unico degli enti locali]</ref>