Docente in Italia: differenze tra le versioni
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* Per insegnare nelle [[scuola dell'infanzia]] nonché nella [[scuola primaria in Italia|scuole primarie]]: la disciplina genera è dettata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; la [[riforma Gelmini]] ha successivamente introdotto l'obbligo del conseguimento della [[laurea magistrale]] in ''[[scienze della formazione primaria]]'' al termine di un percorso di studi quinquennale, con tirocini a partire dal secondo anno di corso, a numero programmato con prova di accesso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si recepisce il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, e alla Decisione della Commissione Europea del 31 gennaio 2014, sono assimilati alla laurea in scienze della formazione primaria, ai fini professionali, e, quindi, abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, i diplomi conseguiti presso gli istituti scolatici magistrali al termine dei corsi conclusi entro l'[[anno scolastico]] 2001-2002 (titoli assimilati in base all'art. 12 della [[Direttiva dell'Unione Europea]] 2005/36/CE). <ref>[https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-03/il-consiglio-stato-abilita-55mila-insegnanti-064117.shtml?uuid=ABIQmL0 ''Il Consiglio di Stato abilita 55mila insegnanti'' da ilsole24ore.com, 3 marzo 2014.]</ref>
* Per insegnare nelle [[scuola secondaria di primo grado]] e [[scuola secondaria di secondo grado]], sulla base della legge 13 luglio 2015, n. 107 il conseguimento del titolo di [[dottore magistrale]] con l'acquisizione di almeno 24 [[crediti formativi universitari]] -
== Nell'università ==
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