Messaggio alle Camere: differenze tra le versioni

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I messaggi alle Camere hanno forma scritta, sono diretti al [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]] e devono essere controfirmati dal [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio]] o da un [[Ministro della Repubblica Italiana|Ministro]]. Il contenuto dei messaggi rispecchia gli intendimenti personali del Presidente: quindi la controfirma di un membro del [[Governo della Repubblica Italiana|Governo]] ha solo valore di controllo di legittimità. Con i propri messaggi il Presidente della Repubblica non può interferire nell'azione degli altri organi costituzionali.
 
Le manifestazioni contenute nei messaggi istituzionali si distinguono dai messaggi motivati con cui il Presidente della Repubblica sospende la promulgazione di una legge rinviandola nuovamente alle Camere. Tale messaggio riguarda il singolo atto ed è espressione di un potere di controllo del [[Presidente della Repubblica Italiana|Capo dello Stato]] in merito alla legittimità e opportunità costituzionale della deliberazione parlamentare di un determinato atto legislativo: è definito come una forma di veto provvisorio (anche ''veto'' ''sospensivo'' o ''rinvio'') in quanto il Presidente può solo ritardare la promulgazione, in quanto se l'atto viene approvato nuovamente dalle Camere è obbligato a promulgarlo.<ref>{{Cita web|url=https://www.laleggepertutti.it/dizionario-giuridico/messaggi-presidenziali|titolo=Messaggi presidenziali|sito=La Legge per Tutti|lingua=it-IT|accesso=2019-06-11}}</ref>
 
== Cenni storici ==