Pubblica amministrazione dell'Italia: differenze tra le versioni

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L'attività può essere un'attività tipicamente autoritativa, unilaterale e burocratica, oppure di matrice consensuale. Le pubbliche amministrazioni nel loro operare sono talvolta vincolate da una serie di norme, come il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di valutazione delle attività; il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 - che impone ad esse, nella scelta di software, l'obbligo dell'effettuazione di una valutazione tecnica che deve comunque preferire [[software libero]]; il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che le obbliga ad impostare la propria attività seguendo trasparenza e pubblicità. Infine, in coerenza con l'ordinamento dell'[[Unione europea]], assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del [[debito pubblico]].<ref>Art. 97, nuovo primo comma introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 23 aprile 2012 n. 95.</ref> Su determinate attività della P.A. esercita un ruolo di controllo poi l'[[Autorità nazionale anticorruzione]]. Per l'erogazione di importi superiori a 1.000 euro pro/capite nell'anno solare, mediante provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare "criteri e modalità" del procedimento, ed in seguito i provvedimenti suddetti, a pena di [[Efficacia (diritto)|inefficacia]] (comma 2 e 3)<ref>{{cita pubblicazione | url = http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg | titolo = Decreto Legislativo n. 33/ 2013 | rivista = Gazzetta Ufficiale | data = 20 aprile 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20131130020439/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg | dataarchivio = 30 novembre 2013 | urlmorto = no | accesso = 17 gennaio 2019 }}</ref>.
Per alcune tipologie di [[dati personali]] e [[dati sensibili|sensibili]], il d.lgs. 30 novembre 2013 all'art. 26, ha introdotto il divieto di pubblicare i dati identificativi delle [[persone fisiche]] destinatarie dei predetti. Questa eccezione è prevista soltanto e qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, mentre non si precisa se debba valere anche al di sopra dei 1.000 euro, valore per il quale la pubblicazione è di fatto obbligatoria. Il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 all'art. 23 ha inoltre sollevato gli organi dirigenziali dall'obbligo di rilevare d'ufficio eventuali omissioni o incompletezze nella pubblicazione degli atti, eliminando la relativa responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale.<ref>{{cita pubblicazione | url = http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg | titolo = Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n. 97 | rivista = Gazzetta Ufficiale | data = 8 giugno 2016 | serie = 132 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20160612083226/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg | dataarchivio = 12 giugno 2016 | urlmorto = no | accesso = 17 gennaio 2019 }}</ref> Resta la facoltà di chiedere al [[tribunale amministrativo regionale]] il risarcimento del [[danno]] per lesione di [[diritto soggettivo|diritti]] o di [[interesse legittimo|interessi legittimi]], quest'ultimo significativamente limitato ad un termine di 120 giorni e dall'esclusione dei danni apprezzati come evitabili con l'uso dell'"ordinaria diligenza".
 
=== Gli obblighi di trasparenza ===
A partire dalla [[lkegge del 6 novembre 2012, n. 190]] la normazione sulla pubblica amministrazione si è indirizzata verso la limitazione e lotta del fenomeno di corruzione. L'impostazione data dal Legislatore, con attribuzione di poteri sostanziali all'A.N.A.C ([[Autorità nazionale anticorruzione|Autorità Nazionale Anticorruzione]]), è stata quella di costruire "pilastri" sui quali fondare un cambiamento culturale di chi opera nella Pubblica Amministrazione, operando in particolare sul tema della trasparenza. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali.
 
In particolare, i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
 
=== La responsabilità giuridica ===