Pena: differenze tra le versioni

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* il ''[[personalità della pena|principio di personalità]]'': la pena è personalissima e colpisce solo l'autore del reato;
* il ''[[legalità della pena|principio di legalità]]'', che in sede penale si specifica in [[riserva di legge]] (la pena non può essere comminata da fonti sublegislative), ''tassatività-determinatezza'' (divieto di interpretazione analogica sfavorevole al reo) e ''favor rei'' (divieto di applicazione retroattiva sfavorevole al reo e, viceversa, applicazione retroattiva della medesima laddove favorevole);
* il ''[[principio di inderogabilità]]'': una volta minacciata la pena deve essere applicata all'autore della violazione (ma vi sono deroghe con l'introduzione delle liberazioni condizionali e del perdono giudiziale);
* il ''[[principio di proporzionalità (diritto)]]'': la pena deve essere proporzionata al reato. Costituiscono deroga a tale principio l'aumento facoltativo di pena previsto per i [[recidiva|recidivi]], l'art. 133 c.p. impone al giudice di tener conto, nell'applicazione della pena, anche della ''capacità criminale'' del reo.
 
Le pene si distinguono in: