Udienza preliminare: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Luigi923 (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Luigi923 (discussione | contributi)
Riga 5:
 
==Procedura==
=== Richiesta di rinvio a giudizio ===
===Deposito della richiesta===
{{Vedi anche|Rinvio a giudizio}}
Regolata dagli articoli 416 e seguenti del [[codice di procedura penale]], l'udienza è preceduta dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio presso la [[Cancelliere (ordinamento giudiziario italiano)|cancelleria]] del [[giudice per le indagini preliminari]], cui segue per [[Decreto (diritto processuale italiano)|decreto]], entro 5 giorni, la fissazione della data dell'udienza stessa, la quale non può superare il limite di trenta giorni da quella del deposito e si svolge in [[camera di consiglio]], alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; entro il termine di 10 giorni dall'udienza deve essere notificato l'avviso di udienza alle parti e devono formalizzarsi gli [[Atto introduttivo|atti introduttivi]] dell'udienza. Può essere pronunciato decreto di rinvio a giudizio o [[sentenza]] di non luogo a procedere. Almeno 3 giorni prima della data fissata per l'udienza, l'imputato può chiedere che si proceda con [[giudizio immediato]].